1995 / 14 - 125

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nel Paese d'origine per un richiedente del Kossovo sprovvisto di documenti di legittimazione validi e la cui domanda d'asilo è stata respinta, non è più possibile dal novembre del 1994 (consid. 8b).

2. L'allontanamento con l'impiego di mezzi di coercizione di richiedenti l'asilo non criminali, sprovvisti di documenti di legittimazione validi e la cui domanda d'asilo è stata respinta, è parimenti impossibile dal novembre del 1994 (consid. 8c).

3. L'UFR può pronunciare l'ammissione provvisoria fondata sull'impossibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, allorquando non è possibile determinare la data a partire dalla quale un ritorno volontario o con l' impiego di mezzi di coercizione potrà essere eseguito. Detto Ufficio potrà fare altrettanto quando tale data è determinabile, ma il periodo durante il quale perdurerà l'impossibiltà dell'esecuzione dell'allontanamento superi almeno un anno (consid. 8d).

4. Se l'impossibilità dell'esecusione dell'allontanamento perdura già da un anno e se questa situazione tende a persistere per un periodo indeterminato, dev'essere pronunciata l'ammissione provvisoria (consid. 8e).


Sachverhalt:

Der Beschwerdeführer reichte am 21. September 1990 in der Schweiz ein Asylgesuch ein. Mit Verfügung vom 27. August 1993 lehnte das BFF dieses ab und ordnete die Wegweisung aus der Schweiz an. Die dagegen erhobene Beschwerde vom 25. September 1993 wies die ARK mit Urteil vom 8. Februar 1994 ab.

Mit Eingabe vom 13. Oktober 1994 beim BFF ersuchte der Beschwerdeführer durch seinen Rechtsvertreter im Wegweisungspunkt um Wiedererwägung der Verfügung des BFF vom 27. August 1993 und des Urteils der ARK vom 8. Februar 1994. Zur Begründung wurde im wesentlichen geltend gemacht, aufgrund nachträglich erfahrener "Undurchführbarkeitstatsachen" würde sich eine veränderte Sachlage ergeben. Beim Versuch, zu Reisepapieren zu gelangen, habe sich die Unmöglichkeit deren Beschaffung herausgestellt.