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spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo
convincimento, dimostrando di avere tenuto presente ogni fatto decisivo. (...)
Peraltro, l'esigenza della motivazione aumenta allorquando l'applicazione della legge implica esercizio del potere di apprezzamento o l'interpretazione di una norma giuridica indeterminata
(cfr. DTF 104 Ia 212). Se questi precetti vengono disattesi, il vizio formale comporta di norma l'annullamento della
decisione, senza che il ricorrente debba dimostrare un interesse, in altri
termini, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorrente nel merito
(cfr. DTF 118 Ia 18 consid. 1a, 117 Ia 7 consid. 1a, 115 Ia 10 consid. 2a e relativi
riferimenti).
Orbene, l'interpretazione di una norma giuridica indeterminata come quella qui in questione (art. 14a
cpv. 6 LDDS), e le non indifferenti conseguenze che un rinvio in
Bosnia-Erzegovina, dove tuttora regna una situazione di aperto conflitto
armato, può indubitabilmente comportare - leggasi minaccia per l'integrità fisica della persona rinviata (non si spiegherebbe altrimenti l'ammissione provvisoria per gruppi di cittadini della Bosnia-Erzegovina in virtù di un decreto del Consiglio
federale) -, imponevano che l'autorità giudicante avesse a motivare la propria
decisione, resa in applicazione dell'art. 14a cpv. 6 LDDS, in modo
scrupoloso, con l'indicazione dei fatti che ha ritenuto provati e per quale
motivo, rispettivamente le considerazioni che l'hanno condotta a maturare un determinato
convincimento, segnatamente quello secondo cui il ricorrente avrebbe gravemente compromesso l'ordine pubblico della
Svizzera. In sostanza, una decisione deve indicare i motivi per cui è stata
resa, dal momento che l'interessato, senza conoscere con precisione i fatti e le norme di diritto prese a base dall'autorità che ha
statuito, spesso non è in grado di avere una visione della portata della
decisione: travisando egli i motivi della decisione, non è in grado di ricorrere con criteri
adeguati. D'altra parte, in simili casi e per le medesime ragioni, l'autorità di ricorso non è in grado di esperire il sindacato di legittimità del giudizio
litigioso.
Nell'evenienza concreta, la decisione impugnata palesemente non adempie, sul punto in
questione, i criteri motivazionali, limitandosi a perentoria asserzione, secondo la quale il ricorrente avrebbe gravemente compromesso l'ordine pubblico della
Svizzera. In particolare, non vengono indicati i motivi e le considerazioni posti a fondamento di tale
conclusione. Peraltro, appare come l'UFR abbia palesemente trascurato vuoi disatteso elementi fattuali dall'inequivocabile carattere di decisività, quali le risultanze di quelle sentenze
penali, relative ai reati commessi da M. C. in Svizzera, rese prima del
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