1995 / 12 - 116

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giudizio. Ne discende che la decisione impugnata, priva di adeguata motivazione, non permette a questa Commissione di esperire il sindacato di legittimità su questo punto.

13. - L'autorità ricorsuale può tuttavia prescindere dall'annullare una decisione impugnata e dal rinviare gli atti all'autorità inferiore per nuovo giudizio allorquando la decisione stessa possa in ogni caso e senza ombra di dubbio venire confermata nel risultato sulla base di un'altra motivazione (sostituzione di motivi; cfr. DTF 112 Ia 135). Occorre altresì che gli atti siano completi o comunque sufficienti a statuire, e che la motivazione sostitutiva si basi su fatti noti alla parte e su norme giuridiche di cui poteva, perlomeno, supporre la pertinenza (cfr. DTF 115 Ia 97). Nel caso concreto, tali requisiti sono adempiti.

a) L'UFR ha considerato che M. C. possedesse la cittadinanza della Bosnia-Erzegovina, come da questi preteso e apparentemente sostanziato attraverso la produzione di un passaporto ed estratti di stato civile. Sennonché il passaporto presentato dal ricorrente e rilasciato dalle allora autorità jugoslave nel 1984 e prolungato nel 1989, come pure gli estratti del registro di stato civile emessi nel 1988, ancora non permettono di considerare che l'insorgente non abbia nel frattempo acquisito la nazionalità croata, evenienza corroborata dall'esistenza di una carta d'identità croata, nonché di un passaporto croato a nome di M. C., emessi il (...) dalle competenti autorità di Zagabria, documenti di legittimazione che hanno permesso alle autorità ticinesi di rinviare verso la Croazia il ricorrente nel mese di (...), senza che sorgesse problema alcuno con le autorità di tal Paese. Non bisogna inoltre dimenticare che il ricorrente è nato a (...) come la moglie (essa pure di cittadinanza croata), che il suo ultimo domicilio in patria M. C. l'ha avuto a Zagabria (cfr. passaporto croato del (...) 1992 e dichiarazione resa innanzi al (...)), e che ogni qualvolta ha spontaneamente lasciato la Svizzera, perlomeno nelle circostanze di tempo indicate nel corso della procedura d'asilo, lo ha fatto per rientrare in Croazia.

b) (...) Giusta le disposizioni del decreto sulla cittadinanza croata del 26 giugno 1991 (applicabili per rinvio degli artt. 22 e 23 LDIP), la prova dell'esistenza della cittadinanza viene fatta anche mediante la presentazione di un passaporto valido (cfr. par. 29), passaporto che viene a sua volta rilasciato solo dopo esame dell'adempimento delle condizioni, in particolare afferenti alla cittadinanza. Ammessa la forza probante qualificata del passaporto a suo tempo (...) trovato in possesso di M. C., esso pienamente prova i fatti che attesta, ritenuto che non sussistono agli atti di causa elementi attendibili, precisi e