1995 / 12 - 113

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11. - (...) 

12. - Nella decisione impugnata l'UFR osserva di essere solo di regola tenuto a ponderare gli aspetti umanitari in favore della non esecuzione del rinvio (art. 14a cpv. 4 LDDS) e gli altri interessi pubblici che militano per l'esecuzione del rinvio. Tuttavia, il potere di apprezzamento in questione sarebbe limitato dalla volontà del legislatore di escludere dall'ammissione provvisoria pronunciata per ragioni umanitarie quegli stranieri che, come il richiedente, hanno compromesso in modo grave l'ordine pubblico della Svizzera (art. 14a cpv. 6 LDDS).

Dal canto suo il ricorrente fa valere nel gravame che i reati da lui perpetrati in Svizzera non sarebbero tali da poter far dire all'UFR che egli abbia compromesso in modo grave l'ordine pubblico. In particolare, l'insorgente segnala che il (...) nella sentenza del (...) lo ha condannato a quindici giorni di detenzione ed all'espulsione dal territorio svizzero per il periodo di cinque anni, per ripetuta entrata e soggiorno illegali in Svizzera, nonché falsità in certificati, ma da un lato ha sospeso sia l'esecuzione della pena che l'espulsione per un periodo di prova di due anni, e dall'altro lato non ha revocato la sospensione condizionale delle altre (ed uniche) pene inflittegli in Svizzera, segnatamente il (...) dal Tribunale (...) (60 giorni di detenzione per furto con scasso), ed il (...) dal Tribunale (...) (5 giorni di detenzione per soggiorno illegale). Egli si sarebbe pertanto visto riconoscere un atto di fiducia da parte del magistrato penale. La decisione dell'UFR si scontrerebbe crassamente con la sentenza (...). Altresì, il ricorrente ritiene di dover beneficiare dell'ammissione provvisoria secondo il decreto del Consiglio federale emanato in virtù delle competenze derivanti dall'art. 14a cpv. 5 LDDS. (...).

a) Giova preliminarmente osservare che fondandosi sull'art. 14a cpv. 5 LDDS il Consiglio federale ha disposto, (...), l'ammissione provvisoria per gruppi di determinate categorie di cittadini della regione dell'ex Jugoslavia. 

L'ammissione provvisoria per gruppi si applica in particolare ai disertori e ai renitenti alla leva provenienti da tutto il territorio dell'ex Jugoslavia, ad eccezione di Slovenia e Macedonia, nonché alle persone dell'ex Jugoslavia con ultimo domicilio in Bosnia-Erzegovina che non possono ottenere in Svizzera nessun permesso di dimora ordinario giusta il diritto degli stranieri, ad eccezione delle persone in possesso di una cittadinanza di un altro Stato. A prescindere dal fatto che il ricorrente, in virtù delle disposizioni legali vigenti,