1995 / 12 - 112

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quo all'esistenza d'un pericolo d'essere sottoposto personalmente ad atti o fatti contrari all'art. 3 CEDU (cfr. sentenza della Corte di Strasburgo nel caso Irlanda/ Regno Unito, op. cit., par. 161).

b) Il ricorrente fa inoltre valere che il giudizio litigioso non terrebbe conto del principio dell'unità della famiglia sancito dagl'artt. 17 LA e 8 CEDU. Giova a tal proposito rilevare che il diritto per una persona di stabilirsi in un Paese di cui non possiede la cittadinanza non è garantito in quanto tale dall'art. 8 CEDU. Gli stranieri che si stabiliscono sul territorio di uno Stato contraente lo fanno coscienti delle condizioni cui questo soggiorno è subordinato ed il diritto al rispetto della vita familiare non può paralizzare totalmente tali condizioni. Non sussiste fra l'altro un diritto per il coniuge straniero di poter vivere con l'altro coniuge od i figli sul territorio di uno Stato di cui quest'ultimi non sono cittadini, a meno che questo non sia esplicitamente previsto dalla legislazione del Paese in questione, ciò che non è il caso in Svizzera per quei cittadini stranieri in possesso unicamente di un permesso di dimora.

Secondo una costante giurisprudenza del Tribunale federale, ribadita in DTF 119 Ib 91 e segg., uno straniero può invocare il diritto al rispetto della vita familiare solo nella misura in cui un membro della famiglia abbia il diritto di risiedere in Svizzera, segnatamente perché possiede la nazionalità svizzera o un permesso di domicilio. Tale non è il caso nella fattispecie, ritenuto che moglie e figli dell'insorgente beneficiano esclusivamente di un permesso di dimora. Benché la moglie dell'interessato dimori in Svizzera da diversi anni, essa non ha alcun diritto - il ricorrente nemmeno lo pretende - a che il suo permesso di dimora venga trasformato in permesso di domicilio. Si osserva altresì, a titolo abbondanziale, che moglie e figli del ricorrente, che risiedono in Svizzera in virtù di un permesso B e che non hanno chiesto asilo, posseggono (essi pure) la cittadinanza croata, come da informazioni assunte presso l'Ufficio degli stranieri del Cantone Ticino. (...). Ne consegue che ove i membri della famiglia C. intendessero effettivamente vivere in intimo e stretto rapporto questo sarebbe incontrastabilmente possibile, nonché ragionevolmente esigibile, in Croazia.

c) Ne consegue che l'esecuzione dell'allontanamento è pure compatibile con gli impegni di diritto internazionale assunti dalla Svizzera. La censura sollevata nel gravame va pertanto respinta.