|
|
unerheblich bezeichnet, handelt sie im Rahmen der Beweiswürdigung, welche nicht dem Anspruch auf rechtliches Gehör unterliegt (Erw. 8e; Präzisierung der Rechtsprechung, vgl. EMARK 1994 Nr. 1).
Art. 14a cpv. 4 LDDS e 35 PA: esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il
Kossovo, e obbligo di motivare la decisione. Arruolamento forzato e obbligo di
servire.
Art. 26 a 28 e 32 cpv. 2 PA: mezzi di prova falsificati ed esibiti tardivamente in corso di
procedura: rifiutati d'ufficio (precisazione della giurisprudenza).
1. a) Al momento di statuire la Commissione tiene conto dell'insieme dei fatti
determinanti, anche di quelli intervenuti posteriormente alla decisione di prima
istanza. Nozione di fatto. Analisi della situazione in Kossovo. Il pronostico relativo all'evoluzione di tale situazione non può essere assimilato ad un fatto
(consid. 6).
b) L'obbligo di motivare la decisione deriva dal diritto di essere sentito. Per le decisioni abbinate ad un
rinvio, la motivazione è necessariamente scrupolosa. Quanto alla sua
ampiezza, dipende dalle circostanze del caso concreto. Allorquando, come in
casu, i motivi della domanda d'asilo sono estranei alla situazione vigente nel Paese
d'origine, un'analisi di quest'ultima limitata all'essenziale, dunque
sommaria, è sufficiente (consid. 7).
2. Per insufficiente gravità, la pratica dell'arruolamento forzato non costituisce né un trattamento contrario
all'art. 3 CEDU, né una messa in pericolo concreta. Le azioni tendenti a reclutare persone in età di
servizio, non riguardano gli albanesi del Kossovo in proporzione più importante del resto della popolazione dell'ex
Jugoslavia. Nel caso di specie, la produzione d'un falso impedisce alla Commissione di constatare l'esistenza d'un'obbligo personale di
servire, come pure di una violazione di tale dovere, nonché l'esistenza d'una procedura penale fondata su questa violazione
(consid. 8a-d).
3. I mezzi di prova esibiti posteriormente all'inoltro del ricorso, e al di fuori di un termine fissato dall'autorità, non saranno presi in considerazione che se sembrino
decisivi. Nella misura in cui rifiuta siffatti mezzi di prova in base alle proprie
conoscenze, la Commissione
|