1995 / 1 - 3

previous next

Decisione di principio: [3]
Art. 3 cpv. 1 e 2 LA: riconoscimento del carattere collettivo della persecuzione della comunità degli iazidi in Turchia; persecuzione statale diretta ed indiretta.

1. Situazione della comunità degli iazidi in Turchia (consid. 4c - e).

2. Ruolo dello Stato turco: persecuzione statale diretta, nonché tolleranza, vuoi sostegno nei confronti di atti di persecuzione da parte di terze persone perpetrati contro gli iazidi (persecuzione statale indiretta; consid. 5).

3. Nozione di persecuzione collettiva: solo ove le misure di persecuzione siano dirette contro tutti i membri della comunità, e siano nel contempo frequenti e persistenti, i singoli individui facenti parte di tale comunità potranno far valere con successo l'esistenza di un fondato timore di future persecuzioni (consid. 6a).

4. a) Gli atti di persecuzione cui risultano esposti gli iazidi superano largamente i pregiudizi e le vessazioni subiti da altri gruppi religiosi o etnici; questi atti di persecuzione devono indendersi diretti contro la comunità degli iazidi in quanto tale e nel suo insieme, e altresì soddisfano il requisito della gravità (art. 3 LA; consid. 6b).

b) La sola appartenenza alla minoranza degli iazidi è sufficiente, in Turchia, per essere considerati esposti a persecuzioni statali (dirette od indirette); ne deriva che l'esigenza della dimostrazione dell'esistenza di un fondato timore risulta essere ridotta (consid. 7a). La qualità di rifugiato va di regola riconosciuta già in base alla semplice appartenenza alla comunità degli iazidi, riservati i motivi d'esclusione (consid. 7b e c).


[3]  Decisione su questione giuridica di principio conformemente all'art. 12 cpv. 2 lett. a dell'ordinanza concernente la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (OCRA; RS 142.317).