1994 / 29 - 206

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un motivo d'asilo, mentre d'altro canto si potrebbero escludere, sulla base di fonti sicure, azioni rilevanti nell'ottica dell'asilo contro membri cristiani delle forze armate turche. Secondo l'autorità inferiore, taluni pregiudizi fatti valere dai ricorrenti non potrebbero essere considerati come persecuzioni statali dirette. Infine, si ritiene del tutto inverosimile l'allegazione secondo cui le autorità turche avrebbero atteso tredici anni prima di iniziare le ricerche di un disertore.

Contemporaneamente, la prima istanza ha pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera (art. 17 cpv. 1 LA) e ordinato l'esecuzione del rinvio siccome lecita, ragionevolmente esigibile e possibile.

Nel ricorso interposto il 3 maggio 1991, gli interessati sostengono che le persecuzioni da loro invocate non sarebbero state tenute in debita considerazione dall'autorità giudicante. In particolare E. U. ribadisce che il fatto di essere cristiano renderebbe impossibile svolgere il servizio militare, se non a scapito della propria integrità fisica, morale e psichica. Inoltre, i ricorrenti fanno valere che il querelato giudizio si fonderebbe su una serie di considerazioni imprecise e apodittiche che meriterebbero piena censura, in particolare la considerazione di cui a pag. 5 della decisione litigiosa ove viene asserito "che interventi rilevanti nell'ottica dell'asilo contro membri cristiani delle forze armate turche possono essere esclusi sulla base di tutte le fonti alle quali abbiamo accesso".

Chiamato ad esprimersi sul ricorso, l'Ufficio federale dei rifugiati ne ha proposto la reiezione.

Questa Commissione ha accolto parzialmente il ricorso, annullato il giudizio querelato e rinviato gli atti all'autorità inferiore per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi, per violazione del diritto di essere sentito, nonché accertamento insufficiente dei fatti determinanti.


Dai considerandi:

3. - Con il rimedio esperito il ricorrente può fare valere la violazione del diritto federale - che comprende tra l'altro anche il diritto pubblico internazionale -, l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e