1994 / 29 - 207

previous next

l'inadeguatezza (art. 11 cpv. 3 LA). La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolata dai considerandi della decisione impugnata o dai motivi invocati dalle parti. In altri termini, il ricorso potrebbe essere accolto per ragioni che il ricorrente non ha addotto o respinto in base ad argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. per analogia DFT 117 Ib 117 consid. 4a).

4. - (...)

5. - Nel gravame i ricorrenti censurano l'apodittica affermazione dell'UFR secondo cui "interventi rilevanti nell'ottica dell'asilo contro membri cristiani delle forze armate turche possono essere esclusi sulla base di tutte le fonti alle quali abbiamo accesso". Orbene, né i ricorrenti, né questa Commissione conoscono le fonti (le stesse non vengono né citate, né allegate come documenti agli atti di causa) che permettono all'autorità di prime cure di giungere alla surriferita asserzione, destinata a risolvere un punto tutt'altro che marginale per l'esito dell'intera procedura.

Giova rilevare che dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto dell'interessato di esprimersi prima della pronuncia di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sulla decisione, quello di poter prendere visione dell'inserto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo, nonché di ottenere una decisione motivata (cfr. DTF 115 Ia 11 consid. 2b; 112 Ia 3). D'altra parte, il diritto di essere sentito è violato dall'autorità che non informa le parti del completamento dell'incarto con documenti (mezzi probatori), destinati a risolvere un punto di diritto determinante e di cui le parti non potevano avere conoscenza né supporre la pertinenza nel caso concreto (v. GICRA 1994 n. 1, pagg. 1 e segg.). Difatti, il diritto di prendere visione degli atti comprende pure quello all'informazione. L'autorità non può limitarsi a mettere passivamente a disposizione l'incartamento, ma è tenuta ad orientare convenientemente gl'interessati circa lo stato della pratica. Tuttavia, il diritto di consultare gli atti non è assoluto. Tale diritto è soggetto alle restrizioni di cui all'art. 27 PA. Peraltro, giusta l'art. 28 PA l'atto il cui esame è stato negato alla parte può essere adoperato contro di essa soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per iscritto il contenuto essenziale quanto alla contestazione e, inoltre, le abbia dato la possibilità di pronunciarsi e indicare le prove contrarie.