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Dai verbali d'audizione si desume, in sunto, che i richiedenti avrebbero lasciato il Paese d'origine per i pregiudizi causati loro dall'appartenenza alla minoranza
siro-ortodossa, e dal fatto che E.U. (marito, rispettivamente padre degli
interessati) sarebbe stato ricercato attivamente per non aver prestato servizio
militare. Al riguardo è stato fatto valere dagli interessati che da circa due anni le autorità si sarebbero presentate al loro domicilio ad Ankara una o due volte al mese per cercare
E.U., il quale, da quell'epoca, vivrebbe nella clandestinità. La figlia O. sarebbe dal canto suo stata oggetto di un tentativo di rapimento da parte di musulmani rimasti
sconosciuti. Siffatta evenienza sarebbe stata denuciata alle competenti autorità.
Tuttavia, quest'ultime non avrebbero preso sul serio la denuncia; anzi la figlia sarebbe stata oggetto di maltrattamenti da parte di un
gendarme.
Il 28 gennaio 1990 E. U. ha raggiunto la famiglia in Svizzera chiedendovi asilo il 31 gennaio
seguente. Egli ha dichiarato di non aver mai dato seguito alle convocazioni per il servizio di leva
ricevute, in quanto, a suo dire, i cristiani verrebbero maltrattati e
discriminati. La polizia lo avrebbe ricercato per tale inadempimento anche al suo nuovo domicilio ad Ankara. A causa della sua fede egli non potrebbe né frequentare la propria chiesa né lavorare
regolarmente. Il richiedente precisa che dopo aver interrotto gli studi nel 1974, si sarebbe trasferito ad Ankara, dove avrebbe iniziato a lavorare presso la ditta N. col nome di M. U., affinché non si scoprisse la sua origine
cristiana. Quando le autorità, nel 1987, avrebbero constatato e verificato la sua
presenza, il richiedente avrebbe lasciato tale ditta ed iniziato a lavorare in proprio
(clandestinamente) per conto di amici. Nel 1987 la polizia avrebbe "verificato il
domicilio" del fratello del richiedente ad Ankara. Ivi gli sarebbe stata inviata una convocazione per il servizio
militare. Il richiedente afferma che sarebbe ricercato "a causa del servizio
militare", ma pure perché cristiano. Egli aggiunge però che non avrebbe mai ricevuto alcun mandato
d'arresto.
In data 5 aprile 1991, l'Ufficio federale dei rifugiati ha reso una decisione di diniego della domanda
d'asilo, non ritenendo soddisfatte le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di
rifugiato, segnatamente quelle di cui agli art. 3 e 12a LA. L'autorità di prime cure ha rilevato in particolare
che, giusta accertamenti comprovati, non si potrebbe parlare, per quanto concerne i cristiani
siro-ortodossi, di discriminazione generale rilevante in materia d'asilo. La Turchia sarebbe uno Stato laico che garantirebbe la libertà religiosa nella propria costituzione e che permetterebbe agli appartenenti alla religione cristiana di seguire la loro fede anche nella vita
quotidiana. Inoltre, eventuali misure dovute all'inadempimento del servizio militare non costituirebbero in sé
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