1994 / 1 - 3 |
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Decisione di principio: [3] Art. 26 - 28 PA: Diritto di esaminare gli atti di causa. 1. Per "atti adoperati come mezzi di prova" (art. 26 cpv. 1 lett. b PA) si deve intendere non solo quelli di cui l'autorità si è concretamente avvalsa nella fattispecie esaminata, ma pure i documenti idonei a servire quali mezzo di prova (consid. 3a). 2. L'analisi di un mezzo di prova effettuato direttamente dall'UFR non può considerarsi un documento interno all'amministrazione e come tale non soggetto a consultazione. L'UFR ha l'obbligo, prima di pronunciare la sua decisione, di comunicare al richiedente le risultanze dell'analisi del mezzo di prova, entro i limiti sanciti dall'art. 27 PA (consid. 3b). 3. Un rapporto d'ambasciata soggiace al diritto di consultazione, come pure il catalogo delle domande rivolte all'ambasciata medesima dall'UFR. Tali documenti non posssono essere qualificati come interni (consid. 3c). 4. Restrizioni del diritto di consultare gli atti (art. 27 e 28 PA; consid. 4 e 5). 5. Il diritto di essere sentito è di natura formale. La sua violazione implica, in principio, l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dal quesito a sapere se la violazione stessa abbia avuto un influenza sull'esito della lite. Ne consegue che è escluso procedere ad una sanatoria in sede ricorsuale di una violazione del diritto di essere sentito, per motivi di economia processuale, allorquando la violazione è grave (consid. 6). Sachverhalt: A.- Der Beschwerdeführer reichte im März 1989 ein Asylgesuch ein. In den kantonalen Befragungen vom 31. März 1989 und vom 17. November 1992 |
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[3] Costituiscono decisione della Conferenza dei presidenti su questione giuridica di principio giusta l'art. 12
cpv. 2 lett. a dell'ordinanza concernente la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
(OCRA; RS 142.317) le cifre 1 - 4 (consid. 3 - 5). |
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