1993 / 30 - 203

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Decisione di principio: [3] 
Art. 13d LA: procedura in caso di domanda d'asilo presentata all'aeroporto; art. 34 PA: notificazione di una decisione per telefax; art. 35 PA: motivazione su moduli prestampati.

1. L'esecuzione immediata dell'allontanamento verso il Paese d'origine giusta l'art. 13d cpv. 4 LA presuppone che la qualità di rifugiato sia stata negata e la domanda d'asilo respinta. Ad una procedura ai sensi dell'art. 13d LA non sono applicabili gli art. 15 e 15a LA (consid. 3).

2. Il rifiuto d'autorizzazione d'entrata all'aeroporto, connesso ad un rinvio preventivo in uno Stato terzo (art. 13d cpv. 2 e 3 LA) o ad un rinvio nel Paese d'origine (art. 13d cpv. 4 LA), non può essere concepito indipendentemente da una decisione sul quesito dell'asilo. Ne discende che contro un rifiuto d'autorizzazione d'entrata di tale specie non è dato il rimedio dinanzi al DFGP, ma innanzi alla CRA che esaminerà tutti i punti di questione del giudizio litigioso (consid. 4a-d).
Natura giuridica del rinvio preventivo in uno Stato terzo - decisione impugnabile con ricorso distinto o decisione finale in materia d' allontanamento ? -, questione lasciata indecisa (consid. 4b). 

3. Una decisione notificata per telefax, ove la firma appare riprodotta in facsimile, non soddisfa il requisito della forma scritta richiesto per un simile atto. Nonostante tale vizio, la notificazione è giuridicamente valida, se non induce in errore o non causa altrimenti pregiudizio al richiedente (consid. 6a).

4. Motivazione di una decisione mediante moduli prestampati (consid. 6b).


[3]  Decisione della Conferenza dei presidenti su questione giuridica di principio, conformemente all'art. 12 cpv. 2 lett. a dell'ordinanza concernente la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (OCRA; RS 142.317).