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all'audizione in questione. Determinanti sono, ovviamente, le condizioni oggettive dell'interessato al momento dell'interrogatorio.
Nel caso di specie l'autorità inferiore aveva sufficienti riscontri nel dossier (l'interessata era rimasta ricoverata 5 mesi per motivi di natura psichiatrica dal 28.10.1989 al 22.04.1990; durante l'audizione cantonale la richiedente , di cui era nota, o doveva essere nota, l'instabilità psichica dichiarava di essere sotto l'influsso di medicamenti che le creavano confusione e le impedivano di rammentare l'episodio del tentato rapimento; la rappresentante dell'istituzione di soccorso durante l'audizione ha esplicitamente sollevato dei dubbi sullo stato psichico di S.K.) per ritenere seriamente dubbie le condizioni psichiche della richiedente al momento dell'effettuazione dell'audizione sui motivi d'asilo.
L'Ufficio federale dei rifugiati non ha, però, fatto eseguire alcuna perizia medica o psichiatrica nel senso precedentemente descritto, ragione per cui la decisione impugnata è stata pronunciata in violazione dell'art. 29 PA e 4 Cost..
Difatti in materia d'asilo il richiedente deve, di regola, essere sentito personalmente sui motivi d'asilo, solitamente in un'audizione a tenore dell'art. 15 LA. Ora, è incontestabile che nel caso in esame l'audizione sui motivi d'asilo, svoltasi nelle condizioni precedentemente descritte, non può che essere equiparata ad una mancata audizione.

Per costante giurisprudenza del Tribunale Federale una violazione del diritto di essere sentito, nella misura in cui essa non sia di particolare momento, è da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione.
E' pacifico che tale giurisprudenza non è da interpretare nel senso che le autorità amministrative possono permettersi l'inosservanza dei doveri risultanti dal principio in questione. Difatti, la concessione successiva del diritto di essere sentito è sovente riparazione incompleta (DTF 105 Ia 197). Inoltre, e a prescindere dal fatto che all'interessato va persa un'istanza, a questi viene di fatto imposta, per concretare i propri diritti di parte, la presentazione di un atto impugnativo, ciò che contrasta, in ultima analisi, anche con il principio dell'economia processuale. Di conseguenza, la riparazione di un vizio non può rappresentare la regola (cfr. DTF 116 V 32).

Nella fattispecie il vizio non può essere riparato in questa sede, avendo la ricorrente un diritto di essere sentita personalmente dall'autorità inferiore (art. 15 LA), prima che essa statuisca sulla domanda d'asilo (cfr. per analogia DTF 109 IV 15). Si rileva altresì che la ricorrente non ha peraltro nemmeno avuto occasione, in sede ricorsuale, di presentare in uno stato fisico e psichico idoneo, i motivi alla base della sua domanda d'asilo o quelli ostativi ad un suo