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all'audizione in questione. Determinanti sono, ovviamente, le condizioni oggettive dell'interessato al momento
dell'interrogatorio.
Nel caso di specie l'autorità inferiore aveva sufficienti riscontri nel dossier
(l'interessata era rimasta ricoverata 5 mesi per motivi di natura psichiatrica dal 28.10.1989 al 22.04.1990; durante l'audizione cantonale la richiedente , di cui era
nota, o doveva essere nota, l'instabilità psichica dichiarava di essere sotto l'influsso di medicamenti che le creavano confusione e le impedivano di rammentare l'episodio del tentato
rapimento; la rappresentante dell'istituzione di soccorso durante l'audizione ha esplicitamente sollevato dei dubbi sullo stato psichico di
S.K.) per ritenere seriamente dubbie le condizioni psichiche della richiedente al momento dell'effettuazione dell'audizione sui motivi
d'asilo.
L'Ufficio federale dei rifugiati non ha, però, fatto eseguire alcuna perizia medica o psichiatrica nel senso precedentemente
descritto, ragione per cui la decisione impugnata è stata pronunciata in violazione
dell'art. 29 PA e 4 Cost..
Difatti in materia d'asilo il richiedente deve, di regola, essere sentito personalmente sui motivi
d'asilo, solitamente in un'audizione a tenore dell'art. 15 LA. Ora, è incontestabile che nel caso in esame l'audizione sui motivi
d'asilo, svoltasi nelle condizioni precedentemente descritte, non può che essere equiparata ad una mancata
audizione.
Per costante giurisprudenza del Tribunale Federale una violazione del diritto di essere
sentito, nella misura in cui essa non sia di particolare momento, è da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena
cognizione.
E' pacifico che tale giurisprudenza non è da interpretare nel senso che le autorità amministrative possono permettersi l'inosservanza dei doveri risultanti dal principio in
questione. Difatti, la concessione successiva del diritto di essere sentito è sovente riparazione incompleta
(DTF 105 Ia 197). Inoltre, e a prescindere dal fatto che all'interessato va persa
un'istanza, a questi viene di fatto imposta, per concretare i propri diritti di
parte, la presentazione di un atto impugnativo, ciò che contrasta, in ultima
analisi, anche con il principio dell'economia processuale. Di conseguenza, la riparazione di un vizio non può rappresentare la regola
(cfr. DTF 116 V 32).
Nella fattispecie il vizio non può essere riparato in questa sede, avendo la ricorrente un diritto di essere sentita personalmente dall'autorità inferiore (art. 15 LA), prima che essa statuisca sulla domanda d'asilo
(cfr. per analogia DTF 109 IV 15). Si rileva altresì che la ricorrente non ha peraltro nemmeno avuto
occasione, in sede ricorsuale, di presentare in uno stato fisico e psichico
idoneo, i motivi alla base della sua domanda d'asilo o quelli ostativi ad un suo
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