1993 / 15 - 101

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eventuale allontanamento verso la Turchia, ritenuto il suo ricovero in ospedale psichiatrico e dunque l'impossibilità oggettiva a concretare adeguatamente i suoi diritti di parte.

Di conseguenza la decisione impugnata va annullata e rinviata all'istanza inferiore per nuovo giudizio.

Giova peraltro precisare che l'UFR potrà fondare detto nuovo giudizio sulle dichiarazioni che S.K. ha consegnato a verbale nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo solo nella misura in cui una perizia medica o psichiatrica accerti che le condizioni oggettive di allora dell'interessata erano tali da consentirle di rammentare e raccontare correttamente le circostanze che l'avrebbero indotta a lasciare il suo paese d'origine, nonchè i motivi ostativi ad un suo eventuale allontanamento in Turchia.

Nella misura in cui si possa ancora utilizzare le dichiarazioni rilasciate dalla ricorrente in tale circostanza si impone, peraltro, un'analisi appropriata dei fatti giuridicamente rilevanti, con particolare riferimento al quesito che attiene all'allontanamento di S. K. dalla Svizzera.

Infine, ed in virtù delle circostanze particolari del caso di specie, per motivi d'economia processuale si potrebbe anche rinunciare all'effettuazione di una perizia medica o psichiatrica a favore di una nuova ed infine corretta audizione sui motivi di asilo ai sensi dell'art. 15 LA, audizione che, altresì, potrà aver luogo solo su esplicito consenso medico.