1993 / 15 - 98

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La richiedente è stata interrogata sommariamente sui motivi d'asilo nell'audizione presso il centro di registrazione tenutasi il 24 ottobre 1989. Il 28 ottobre S.K. è stata ricoverata presso la clinica M. di O. (malattia psichica), da dove ha potuto essere dimessa il 22 aprile 1990.

Il 25 luglio 1990 la richiedente è stata sentita dalle autorità cantonali sui motivi che l'avrebbero indotta a lasciare il Paese d'origine. Nel corso dell'audizione la richiedente ha segnalato al funzionario interrogante di essere sotto l'effetto di medicamenti che "mi creano confusione in testa" e di non essere in grado di rammentare e nuovamente raccontare l'episodio del tentato rapimento. Successivamente, la rappresentante dell'istituzione di soccorso ha rilevato che il comportamento dell'interessata non sembrava normale e chiesto che venisse determinata la gravità del trauma psichico e lo stato di salute attuale della richiedente.

Con decisione del 14 febbraio 1992 l'UFR ha respinto la domada d'asilo di S. K. in ragione del fatto che le sue dichiarazioni non adempivano le condizioni di cui agli art. 3 e 12a LA. L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento ed ordinato l'esecuzione del rinvio. 

Nel ricorso S.K. ha fatto valere che durante l'audizione cantonale sui motivi d'asilo essa si trovava in una condizione di scompenso tale da alterare il rapporto con la realtà e la valutazione della stessa (agli atti è stato prodotto un certificato medico). La ricorrente considera in sostanza censurabile che l'autorità inferiore si sia basata sulla predetta audizione per dichiarare le sue allegazioni come inverosimili ed irrilevanti.

Nelle osservazioni responsive del 30 luglio 1992 l'UFR propone la reiezione del ricorso.

Su specifica richiesta della statuente Commissione, l'Ospedale neuropsichiatrico cantonale ha indicato che S.K. è affetta da una malattia psichica di tipo psicotico con una evoluzione di lunga durata che ne ha reso necessario il ricovero in data 28 febbraio 1992. Il suo stato psichico, molto disturbato, le impedirebbe di esprimersi con chiarezza e lucidità nel caso di un'audizione. Con scritto del 10 febbraio 1993 l'Ospedale neuropsichiatrico ha comunicato alla Commissione che l'interessata ha potuto essere dimessa in data 26 gennaio 1993. Lo stato psichico della paziente resterebbe per altro molto fragile e richiederebbe ancora cure e sostegno. Sarebbe da considerare il rischio di una ricaduta. Nel caso fosse necessaria un'audizione dell'interessata