1993 / 7 - 40

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du requérant, ne voit aucun motif d'examiner en détail les craintes émises par celui-ci (consid. 3d).

3. Art. 8a LA : Motifs subjectifs postérieurs à la fuite du pays, particulièrement la "Republikflucht".
Il n'y a, en Russie, aucune mesure réprimant la "Republikflucht" (consid. 3e).



1. Art. 3 cpv.2 LA: Condizioni per l'ammissione della pressione psichica insopportabile.
Le violazioni di beni giuridicamente protetti dai diritti dell'uomo, che in conseguenza di un'insufficiente intensità sono irrilevanti in materia d'asilo, sono non di meno da ritenere quando comportano una pressione psichica insopportabile, tale da far apparire come inesigibile la permanenza od il ritorno dell'interessato nel suo paese d'origine (consid. 3 a, b e c).

2. Art. 12 PA in relazione agli art. 12b e 12a cpv.3 LA: Rapporto tra il principio inquisitorio e l'obbligo di collaborare.
Non vi è violazione del diritto di essere sentito se durante l'audizione cantonale sui motivi d'asilo il funzionario preposto, tenuto conto delle dichiarazioni stereotipate e non sostanziate del richiedente, non ritiene di dover approfondire i timori da questi espressi (consid. 3 d).

3. Art. 8a LA: Motivi soggettivi insorti dopo la fuga, in particolare la "Republikflucht".
Nessuna misura, in Russia, che reprima la cosiddetta "Republikflucht" (consid. 3 e).


Zusammenfassung des Sachverhalts:

Das Ehepaar P. reiste, nachdem sie anlässlich ihres Besuches in der Schweiz ein Gesuch um Aufnahme im Rahmen des Kontingents sowjetischer Juden gestellt hatten, am 22. November 1991 wieder nach Russland. Nach einem Briefwechsel mit dem Verband Schweizerischer Jüdischer Fürsorgen, weiteren Abklärungen und Prüfung wurde das Gesuch am 24. April 1992 durch das BFF abgelehnt. Im Ablehnungsschreiben wurden die Beschwerdeführer darauf