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Il 28 maggio 1996, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla CRA contro la decisione dell'UFR, nel quale chiede in via principale che sia annullato il giudizio litigioso e concesso l'asilo in suo favore, ed in via subordinata che sia constatata l'inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera. Si duole di una violazione del diritto di esaminare gli atti, nella misura in cui gli è stata negata dall'UFR la consultazione dell'analisi interna del documento da lui esibito, in contrasto con il principio della proporzionalità. Il ricorrente censura pure la conclusione cui è giunta l'autorità inferiore secondo cui le sue allegazioni su punti importanti sono inverosimili. Tale conclusione sarebbe infatti basata su di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, nonché su di una sommaria motivazione, inadeguata alle particolari circostanze di specie. Infatti, anche volendo prescindere dalla contestata validità della convocazione OUP del 22 dicembre 1994, la verosimiglianza delle asserite persecuzioni poliziesche subite in occasione dei due fermi di giugno e dicembre 1994 appare comunque dimostrata dai mezzi probatori esibiti, segnatamente dall'articolo del giornale X e dalle due fotografie relative ai maltrattamenti subiti al posto di polizia nel periodo tra il 22 ed il 27 dicembre 1994. Il ricorrente ha preannunciato la produzione, nel limite del possibile entro il termine di 30 giorni concessogli dalla legge, di un certificato del medico cui si sarebbe rivolto nel mese di dicembre del 1994 ed un'attestazione della Commissione per la difesa delle libertà e dei diritti umani cui si sarebbe rivolto all'epoca. L'insorgente fa poi valere che recentemente sarebbe pure stato fermato il fratello Fk., al quale le autorità avrebbero chiesto anche di lui. In siffatte circostanze, la contraddizione rilevata nel giudizio litigioso dall'UFR sarebbe di secondaria rilevanza. Il ricorrente contesta che i seri pregiudizi di cui è stato vittima siano assimilabili alle sfavorevoli condizioni di vita politiche, economiche o sociali di carattere generale vigenti nel Kossovo e contesta pure recisamente che i ripetuti fermi, interrogatori e pestaggi da lui subiti possano essere definiti "controlli di polizia, brevi restrizioni delle libertà, ingerenze minime nell'integrità corporale" come preteso dalla prima istanza.

Il 30 luglio 1996, il ricorrente ha prodotto una convocazione di polizia, in originale, che sarebbe stata inviata al fratello Fk. in data 24.02.96. La stessa proverebbe come la sua famiglia sia perseguitata. Infatti, dapprima è stato ricercato il fratello Fl, poi lui ed infine l'altro fratello Fk.

La CRA ha parzialmente accolto il gravame, annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti all'autorità inferiore per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.