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3. La qualité de réfugié (matérielle) doit faire l'objet d'un examen ultérieur sur la base des pièces du dossier, moyennant, le cas échéant, de nouvelles mesures d'instruction (consid. 6a).



Decisione di principio:3
Art. 3 cpv. 3 LA: circostanze particolari che si oppongono all'estensione della qualità di rifugiato (precisazione della giurisprudenza: cfr. GICRA 1996 n. 14).

1. Il coniuge ed i figli minorenni di un rifugiato vengono considerati a loro volta rifugiati indipendentemente dalla sussistenza di motivi d'asilo propri (conferma della giurisprudenza; consid. 2-4).

2. In siffatti casi, gli interessati possono trasmettere la qualità derivata (formale) di rifugiato solo se adempiono personalmente le condizioni materiali per il riconoscimento della qualità di rifugiato medesima (consid. 5).

3. La qualità materiale di rifugiato deve fare l'oggetto di un esame ulteriore sulla base degli atti di causa, vuoi ricorrendo a nuove misure d'istruzione (consid. 6a).


Zusammenfassung des Sachverhalts
:

Die Beschwerdeführerin heiratete am 4. September 1995 den seit 1993 als anerkannter Flüchtling in der Schweiz lebenden Y. K.; am 21. September 1995 kam die gemeinsame Tochter E. zur Welt.

Mit Eingabe vom 20. Februar 1996 ersuchte die Beschwerdeführerin in der Folge die Vorinstanz gestützt auf Artikel 3 Absatz 3 AsylG um Einbezug in die Flüchtlingseigenschaft ihres Ehemannes; sinngemäss beantragte sie Gleiches für ihre Tochter.

3  Decisione su questione giuridica di principio conformemente all'art. 12 cpv. 2 lett. a e b dell'ordinanza concernente la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (OCRA; RS 142.317).