1996 / 42 - 373

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In siffatta evenienza, le allegazioni del ricorrente in merito ai gravissimi pregiudizi subiti - precise, attendibili e concordanti - non possono che ritenersi verosimili ai sensi di legge (art. 12a LA).

g) E' persino evidente che i trattamenti inumani e degradanti nonché le torture fisiche e psichiche sopportate per lungo tempo - 264 giorni, tiene a precisare il ricorrente - possono senz'altro, ed hanno nel caso concreto dato luogo, a scompensi psico-fisici, più particolarmente ad un grave trauma (cfr. F. Sironi, Les victimes de tortures et de répression: Nature, singularité et fonction du traumatisme, in Psychologie médicale 1992, pag. 459 e segg., pubblicato in Jalons n. 32, dicembre 1994, pag. 27 e segg.).

Certo, questi scompensi traumatici derivati dall'internamento in un lager, possono, col tempo, affievolirsi e divenire latenti. Possono tuttavia ripresentarsi in maniera violenta nel caso in cui l'interessato fosse costretto per una qualsiasi ragione a rientrare nel Paese d'origine (che peraltro è pur sempre parzialmente in mano ai croati), essendo intimamente legati al ricordo delle gravi e crudeli torture subite e viste subire da parte di croati. E' quantomai sintomatico, nel caso di specie, che il ricorrente, dopo la liberazione dal campo di Rodoc, sia stato curato per disturbi psichici presso l'ospedale di Mostar per otto mesi e, giunto in Svizzera, presenti tuttora uno stato depressivo reattivo, come si evince dai certificati medici prodotti dall'interessato.

h) Da quanto esposto, discende che il ricorrente ha "motivi imperiosi", derivanti da passate torture e seri pregiudizi subiti per motivi di razza e religione che fanno apparire inesigibile il rimpatrio. In questo contesto, il fatto che il ricorrente possa eventualmente anche in futuro soggiornare in Svizzera con un'ammissione provvisoria è senza rilevanza, come senza rilevanza è il fatto che da marzo 1994 al momento dell'espatrio non abbia subito ulteriori pregiudizi. Il ricorrente adempie pertanto le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato, ritenuto che alcun elemento emergente dalle carte processuali vi si oppone giusta l'art. 1 F Conv., o si oppone alla concessione dell'asilo (art. 8 LA).