1996 / 7 - 65

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giudicante deve necessariamente procedere alla revoca dell'asilo ed alla privazione della qualità di rifugiato.

e) Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata viola il diritto pubblico federale ed incorre pertanto nell'annullamento.

12. - Quando la Commissione annulla una decisione, essa può sostituirsi all'istanza inferiore e giudicare direttamente nel merito o eccezionalmente rinviare la causa per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA). In particolare, essa si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (cfr. DTF 116 Ib 184 consid. 4a). Nel caso concreto, tale requisito non è adempito. Certo, questa Commissione ha già avuto modo di sottolineare (cfr. GICRA 1995 n. 16, pag. 153) che per i rifugiati d'origine ungherese va promossa, indistintamente, una procedura di revoca dell'asilo giusta l'art. 41 cpv. 1 lett b LA in relazione all'art. 1 C n. 5 Conv.. Tuttavia, e per quanto attiene al caso di specie, da un lato l'autorità inferiore non ha mai fatto valere in corso di procedura il motivo di revoca dell'art. 1 C n. 5 della Conv. (nemmeno quale motivazione sussidiaria), e dall'altro lato una procedura di revoca conformemente all'art. 1 C n. 5 Conv. comporta necessariamente la conoscenza/determinazione delle circostanze individuali che hanno comportato il riconoscimento della qualità di rifugiato del ricorrente.

Ora, nulla emerge dalle carte processuali che consenta di stabilire con la necessaria precisione per quale motivo, o motivi, sia stata a suo tempo riconosciuta la qualità di rifugiato all'interessato (ciò che l'autorità competente dovrà acclarare preliminarmente). La questione non è senza rilevanza, ritenuto che una modifica anche radicale della situazione politica in un Paese, non necessariamente comporta un cambiamento della condizione di colui che ha ottenuto l'asilo per esempio per motivi religiosi o per considerazioni di razza. L'autorità competente dovrebbe poi dare all'interessato nell'ambito del suo diritto di essere sentito pure l'occasione di far valere eventuali ragioni gravi, o imperiose che dir si voglia, che potrebbero eventualmente opporsi alla revoca dell'asilo. In simili circostanze, non sono date le condizioni per una sostituzione dei motivi in sede ricorsuale (sulla questione della sostituzione dei motivi v. GICRA 1995 n. 12). Peraltro, non vi è in casu motivo valido ed imperativo per privare l'interessato del doppio grado di giurisdizione.