1996 / 7 - 64

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c) Non vi è dubbio alcuno che il ricorrente è rientrato volontariamente nel suo Paese d'origine. Di contro, il ricorso merita approfondimento laddove il ricorrente fa valere di non avere mai avuto l'intenzione di porsi sotto la protezione dello Stato ungherese, il suo breve rientro in patria dopo tanti anni di esilio avendo avuto per scopo, ed essendosi esaurito, in un gesto di raccoglimento dinanzi alla tomba dei genitori.

Questa Commissione ritiene credibile il ricorrente quando afferma che dopo 35 anni di esilio ha sentito il bisogno di rientrare in patria per raccogliersi in un'occasione dinanzi alla tomba dei genitori (la madre non era ancora deceduta al momento del suo espatrio nel lontano 1956). E' peraltro rimasto incontestato da parte dell'UFR che il rientro sia stato breve e intrapreso per la ragione indicata. Nonostante che l'interessato sia stato informato della prassi dell'UFR in materia di revoca dell'asilo (peraltro contestata), e sia apparentemente entrato in contatto in zona di frontiera con le autorità del suo Paese, la conclusione secondo la quale il ricorrente avrebbe avuto l'intenzione d'assoggettarsi alle autorità del suo Paese d'origine non trova ancora sufficiente supporto. In effetti, non si può certo considerare che l'interessato avesse per obiettivo che le autorità del suo Paese d'origine si occupassero di certi suoi interessi o più in generale che volesse normalizzare le sue relazioni con lo stesso. Questa Commissione ha già avuto modo di segnalare, seppure solo come obiter dictum in una decisione riguardante altra fattispecie, che un breve rientro in patria per rendere visita ad un genitore gravemente malato non è inconciliabile con lo status di rifugiato (cfr. GICRA 1993 n. 22, consid. 4a pag. 144/145).

Alcuna seria ragione potrebbe giustificare un trattamento differente del caso di un breve rientro alfine di un raccoglimento dinanzi alla tomba dei genitori dopo tanti anni di esilio - soprattutto allorquando, come in casu, perlomeno uno dei genitori era ancora in vita al momento dell'espatrio del ricorrente nel lontano 1956 -, dal caso di un breve rientro per far visita al genitore gravemente malato.

d) Contrariamente a quanto ancora sostenuto in GICRA 1993 n. 22, nell'ambito dell'esame della tre condizioni che devono cumulativamente essere adempite per poter procedere alla revoca dell'asilo ed alla privazione della qualità di rifugiato giusta l'art. 41 cpv. 1 lett. b LA in relazione all'art. 1 C n. 1 Conv., il principio della proporzionalità non gioca più alcun ruolo. Difatti, una volta adempiti i tre presupposti precedentemente menzionati, l'autorità