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7. Estratto della sentenza del 12 dicembre 1995 della CRA
nella causa L. H. , Ungheria
Decisione di principio:1
Art. 41 cpv. 1 lett. b LA in relazione all'art. 1 C n. 1 Conv.: revoca dell'asilo per avere ridomandato la protezione dello Stato di cui si possiede la
cittadinanza.
1. Interpretazione della regola internazionale convenzionale secondo la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati
(consid. 6 e 7).
2. L'art. 1 C n. 1 Conv. trova applicazione allorquando siano cumulativa- mente adempite tre
condizioni: l'atto col quale il rifugiato entra in contatto con il suo Paese d'origine deve essere compiuto
volontariamente, il rifugiato deve avere avuto l'intenzione di sollecitare la protezione di detto
Paese, e questa gli deve essere stata effettivamente accordata. In tal contesto va tenuto conto del motivo e della durata del
soggiorno, della clandestinità del viaggio di rientro e del soggiorno, della frequenza dei
rimpatrii, dell'esposizione o meno ad intimidazioni da parte delle autorità del Paese d'origine
(consid. 8-10).
3. La sola presenza sul territorio del Paese d'origine non costituisce di per sé una ripresa della protezione
(consid. 10).
4. Nel caso concreto, il breve rientro nel Paese d'origine per un atto di pietà filiale quale il raccoglimento dinanzi alla tomba dei
genitori, non può essere considerato un motivo di revoca dell'asilo giusta l'art. 1 C n. 1
Conv. (consid. 11).
5. La decisione di revoca non può essere confermata neppure per intervenuto cambiamento della situazione nel Paese d'origine del ricorrente giusta l'art. 1 C n. 5
cpv. 1 Conv. - motivo peraltro non invocato dall'UFR -, ritenuto che dalle carte processuali non è desumibile né la ragione della concessione
dell'asilo, né tantomeno
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