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2. In Somalia herrscht Anarchie. Ein mit öffentlicher Gewalt ausge-statteter und dementsprechend organisierter Staat existiert nicht, weshalb auch nicht davon gesprochen werden kann, der Staat erfülle seine Schutzpflicht nicht (Erw. 4 und 5).
Art. 3 LA: autore delle persecuzioni.
1. L'autore delle persecuzioni dev'essere lo Stato, direttamente - per mezzo dei suoi organi - o indirettamente - per il tramite di terzi di cui
incoraggia, sostiene o tollera gli atti nonostante che usando della necessaria diligenza sarebbe tenuto ad
intervenire. E'assimilabile ad una persecuzione statale quella emanante da un movimento insurrezionale allorquando detto movimento si è tramutato in autorità di fatto ed
esercita, in modo effettivo, stabile e duraturo la potestà pubblica sul territorio sottoposto al controllo della propria
amministrazione. Gl'atti di persecuzione non imputabili ad un agente persecutore statale o
quasi-statale, né direttamente né indirettamente, non danno luogo al riconoscimento della qualità di rifugiato
(consid. 2b; conferma della giurisprudenza, cfr. GICRA 1995 n. 2).
2. La Somalia è confrontata ad una situazione d'anarchia e non può pertanto essere assimilata ad uno Stato costituito
(dotato di potestà pubblica ed organizzato in funzione dell'esercizio della
stessa) che sarebbe venuto meno al suo dovere di protezione (consid. 4 e 5).
Résumé des faits:
O. H. N. et son épouse ont déposé une demande d'asile le 2 décembre 1991 au centre d'enregistrement de Genève
(ci-après : le CERA).
Entendus audit centre, le 5 décembre 1991, les requérants ont déclaré en substance être nés à Marka (ville se trouvant au sud de
Mogadiscio), respectivement à Baidhaba (ville qui se trouve dans la province de Bay, à l'ouest de
Mogadiscio). Ils appartiendraient à l'ethnie des Rer Amar, seraient musulmans et auraient exercé des activités de commerçant, respectivement de femme au
foyer. Ils se seraient mariés en 1982. Ils n'auraient fait partie d'aucun mouvement ou groupe politique et n'auraient jamais été arrêtés dans
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