1995 / 22 - 217

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proprio territorio per potervi soggiornare legalmente e regolarmente. L'onere della prova di quest'ultime condizioni incombe all'autorità che pretende che il rinvio verso uno Stato terzo sia possibile.

e) Ora, nella fattispecie l'UFR non ha corroborato con elementi di seria consistenza l'affermazione secondo la quale D. M. sarà riammesso nello Zaire. Detto Ufficio si è, a tal proposito, limitato a mere supposizioni, e ciò su basi generiche e poco convincenti. Infatti, sostenere che un cittadino angolano che ha già soggiornato in precedenza nello Zaire (1975-81 e 1990) abbia senz'altro la possibilità di esservi riammesso e di risiedervi legalmente (cfr. decisione impugnata pag. 4), nella sua genericità non corrisponde al vero, essendo fra l'altro accaduto concretamente il contrario ad un cittadino angolano che aveva vissuto per una ventina d'anni nello Zaire e che aveva successivamente addirittura sposato una cittadina zairese (...). Pertanto, le doglianze sollevate su questo punto dal ricorrente appaiono più che legittime e degne di tutela.

11. - Da quanto esposto, discende che la decisione querelata si fonda, per quanto attiene all'esecuzione del rinvio verso lo Zaire, su di un accertamento insufficiente della fattispecie e va, di conseguenza, annullata.

Quando la CRA annulla una decisione, essa giudica direttamente nel merito o eccezionalmente rinvia la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore (art. 61 cpv. 1 PA). In particolare, la CRA si sostituirà all'UFR se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (cfr. per analogia DTF 116 Ib 184 consid. 4a). Nel caso concreto, tale requisito non è adempito. Gli atti vanno pertanto rinviati all'UFR affinché proceda alla completazione delle indagini ed emani una nuova decisione. (...).