1994 / 29 - 210

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8. - Per l'esito parzialmente positivo del gravame, la domanda di assistenza giudiziaria formulata dai ricorrenti innanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo diventa in sostanza priva d'oggetto, poiché gli stessi non devono sopportare le spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA) ed hanno inoltre diritto ad un' indennità per ripetibili (art. 64 PA), che viene fissata sulla base della nota d'onorario del patrocinatore dei ricorrenti, prodotta agli atti.