1994 / 27 - 199

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facevano parte di quella fattispecie, ma che non sono stati allegati, perché non erano ancora noti alla parte interessata, costituiscono i nuovi fatti di cui alla citata disposizione. I fatti, invece, che si sono verificati dopo la fine del processo (e che sono da considerarsi nuovi anche obiettivamente) o, comunque, dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere allegati, non entrano in considerazione ai fini della revisione. Quest'ultima non persegue lo scopo di adattare la decisione cresciuta in giudicato ad una modifica o un'evoluzione della fattispecie intervenuta nel frattempo, bensì di far valere la fattispecie come effettivamente e realmente esisteva allora e di rettificare la base di giudizio che, da questo profilo, senza colpa della parte che postula la revisione, si è rilevata incompleta od inesatta (cfr. per analogia R. Forni, Svista manifesta, fatti nuovi e nuove prove nella procedura di revisione davanti al Tribunale federale, in: M. Guldener, Festschrift zum 70. Geburtstag, Zurigo 1973, pag. 101).

c) - Riguardo alle nuove prove, questa Commissione ha già avuto modo di precisare che sono da prendere in considerazione unicamente quelle la cui idoneità, ai fini di una valida dimostrazione, era già conosciuta all'epoca del precedente processo. L'istituto della revisione è a disposizione per correggere uno stato di fatto che è quello su cui la decisione avrebbe dovuto fondarsi al momento in cui è stata pronunciata, ma non per tenere conto di uno stato di fatto che si è realizzato dopo l'emanazione del giudizio. 

Le nuove prove devono riferirsi ad un fatto che già esisteva al momento del primo processo, ma che non si era potuto provare. La soluzione contraria recherebbe eccessivo pregiudizio alla sicurezza del diritto (cfr. per analogia DTF 86 II 386 consid. 1). In sé, il tenore dell'art. 66 cpv. 2 lett. a non esclude a priori che vengano presi in considerazione, a dimostrazione di fatti già esistenti, mezzi di prova sorti dopo l'emanazione del giudizio di cui è chiesta la revisione (cfr. per analogia R. Forni, op. cit., pagg. 105 e 106 per l'art. 137 lett. b OG).

d) - (...)

e) - Infine, la revisione non permette di correggere errori di diritto (cfr. DTF 111 Ib 211), di beneficiare di una nuova interpretazione o di una nuova prassi, di ottenere un nuovo apprezzamento di fatti già conosciuti al momento dell'emanazione del giudizio querelato (cfr. DTF 98 Ia 572 consid. 5b).