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Dai considerandi:

4. - Giusta l'art. 66 cpv. 2 PA, l'autorità di ricorso procede alla revisione della sua decisione quando la parte:

a) - allega fatti o produce mezzi di prova nuovi e rilevanti, oppure

b) - prova che l'autorità di ricorso non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti o di determinate conclusioni, oppure

c) - prova che l'autorità di ricorso ha violato gli articoli 10, 59 o 76 sulla ricusazione o l'astensione, gli articoli 26 a 28 sull'esame degli atti o gli articoli 29 a 33 sul diritto di essere sentito.

Tali motivi non danno adito a revisione, se la parte poteva invocarli nella procedura precedente la decisione del ricorso o mediante un ricorso contro quest'ultima (art. 66 cpv. 3 PA).

5. a) - I fatti nuovi o le prove nuove giusta l'art. 66 cpv. 2 lett. a PA devono apparire rilevanti, ossia tali da provocare una modificazione del giudizio di cui è chiesta la revisione in senso favorevole all'istante. Fatti o prove ininfluenti o equivalenti, che non sarebbero stati presi in considerazione nel primo giudizio, anche se fossero stati noti, non giustificano una revisione. 

La revisione sacrifica la sicurezza del diritto ad una migliore giustizia ed equità, per cui fatti e nuove prove appaiono ammissibili solo se conducono a tutelare la pretesa di una parte, che in precedenza, per l'insufficienza della fattispecie, non era stata accolta dal giudice. Non basta però che l'istante proponga semplicemente, dopo il giudizio di merito, fatti o prove rilevanti. Occorre che egli, usando della diligenza che si può ragionevolmente esigere dalle parti nel processo, non abbia potuto averne conoscenza o scoprirli prima, oppure che, pur avendone conoscenza, non sia stato in grado di produrli o farli valere. E' necessario, in altri termini, che l'istante, senza sua colpa, tenuto conto della concreta situazione processuale e delle regole di rito applicabili, si sia trovato nell'impossibilità di esibire precedentemente le prove ed i fatti in questione.

b) - La giurisprudenza relativa all'art. 66 cpv. 2 lett. a PA, ha riaffermato che solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ovvero che già