1993 / 36 - 249

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concours à une telle audition ne viole pas l'obligation légale de collaborer (consid. 3 et 4).

3. Une décision d'irrecevabilité ne peut être prise en vertu de l'article 13, 2e alinéa PA que lorsqu'un examen matériel de l'affaire n'est pas possible sur la base des pièces du dossier (consid. 5).



Art. 13 cpv. 2 PA e 12b cpv. 1 lett. c LA: Inammissibilità di una domanda d'asilo qualora la parte neghi la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile (domanda d'asilo presentata prima dell'entrata invigore del DPA del 22 giugno 1990).

1. Chiamata ad esercitare un sindacato di legittimità di una decisione di non entrata nel merito, la CRA si limita, sul punto di questione dell'asilo, ad esaminare la fondatezza di tale decisione. In siffatto ricorso, i motivi d'asilo fatti valere non possono pertanto essere oggetto di un esame di merito (consid. 1d). 

2. Non può essere pretesa la collaborazione del richiedente asilo ad un'audizione effettuata in una lingua che egli non conosce perfettamente. In siffatte circostanze, un rifiuto del richiedente non rappresenta una violazione dell'obbligo di collaborare (consid. 3 e 4).

3. Una decisione di inammissibilità giusta l'art. 13 cpv. 2 PA può essere pronunciata unicamente ove gli atti di causa non siano sufficienti a statuire nel merito (consid. 5).


Zusammenfassung des Sachverhalts:

Die Beschwerdeführer, ein Ehepaar kurdischer Ethnie, reichten am 8. Mai 1989 in der Schweiz ein Asylgesuch ein, zu welchem sie am 10. Mai 1989 in der Empfangsstelle Chiasso unter Mithilfe eines türkischsprachigen Übersetzers summarisch befragt wurden. Eine einlässliche Anhörung der Beschwerdeführer zu ihren Asylgründen durch die zuständige kantonale Behörde wurde am 9. Juni