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Estratto della sentenza della CRA del 22 marzo 2004 nel caso A.A.G., apolide

Art. 42 cpv. 2 LAsi; art. 3 cpv. 1 LAsi; art. 1 A n. 2 Conv.: illegittimità dell’allontanamento preventivo dell’apolide nel suo Paese d'ultima residenza.

Per un apolide ufficialmente riconosciuto - in possesso del relativo titolo di viaggio - il Paese d'ultima residenza, ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi, non può essere considerato siccome uno Stato terzo. È pertanto illegittima la pronunzia dell’allontanamento preventivo dell’apolide verso siffatto Stato (consid. 6-10).

Art. 42 Abs. 2 AsylG; Art. 3 Abs. 1 AsylG; Art. 1 A Ziff. 2 FK: Vorsorgliche Wegweisung in einen Drittstaat; Begriff des "Landes, in welchem eine Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatte".

Für eine Person, die als Staatenloser anerkannt und im Besitz eines entsprechenden Reiseausweises ist, kann das Land, in dem sie zuletzt wohnte (Art. 3 Abs. 1 AsylG), keinen "Drittstaat" darstellen. Die Anordnung einer vorsorglichen Wegweisung in dieses Land ist daher unzulässig (Erw. 6-10).

Art. 42 al. 2 LAsi ; art. 3 al. 1 LAsi ; art. 1 A ch. 2 Conv. : renvoi préventif ; définition du pays de dernière résidence.

Pour une personne qui a été reconnue officiellement comme apatride et qui est en possession du titre de voyage correspondant, le pays de dernière résidence évoqué à l'art. 3 al. 1 LAsi ne peut être considéré comme un « Etat tiers ». Le renvoi préventif d'un apatride dans un tel pays est par conséquent contraire à la loi (consid. 6-10).

Riassunto dei fatti:

Il richiedente l’asilo ha dichiarato d'essere un apolide, già residente in Estonia, fuggito dapprima in Russia e poi, nell’agosto del 2000, in Ungheria. Successivamente, le autorità ungheresi l'hanno riconosciuto ufficialmente siccome


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apolide (con emissione del relativo titolo di viaggio) e gli hanno rilasciato un permesso di soggiorno.

Il 23 gennaio 2004, l'UFR ha ordinato l'allontanamento preventivo dell'interessato verso l'Ungheria, Paese terzo nel quale ha soggiornato dall'agosto 2000 al gennaio 2004.

La CRA ha accolto il ricorso, annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti all'UFR per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

Dai considerandi:

6. Giusta l’art. 42 cpv. 2 LAsi, l’UFR può allontanare preventivamente il richiedente dalla Svizzera se la prosecuzione del viaggio in uno Stato terzo è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, segnatamente se tale Stato è competente a trattare la domanda d'asilo in virtù di un trattato, se il richiedente vi ha soggiornato qualche tempo o se in tale Stato vivono parenti prossimi o altre persone con le quali il richiedente ha stretti vincoli.

7. Nel caso concreto, il ricorrente è persona apolide, ossia persona che nessuno Stato considera come suo cittadino nell’applicazione della sua legislazione. Per l'apolide il Paese d’ultima residenza - ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi -, o di residenza abituale secondo la nozione di cui alle versioni originali della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (art. 1 A n. 2 Conv.), corrisponde al Paese d’origine per persona provvista di cittadinanza (cfr. W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno, 1990, pag. 35 nota n. 54 e relativo riferimento; James C. Hathaway, The law of refugee status, Toronto/Vancouver, 1991, pag. 61, con riferimento anche alla nota n. 182). Pertanto, l’apolide non può essere rinviato preventivamente, ai sensi dell’art. 42 cpv. 2 LAsi, nel suo Paese d’ultima residenza, o in cui aveva la sua residenza abituale, dal momento che tale Paese non è per lui uno Stato terzo. In tal caso, la procedura d’asilo in Svizzera è retta dagli art. 32 a 36 rispettivamente 37 a 41 LAsi. In particolare, e ove non ricorrano le condizioni d’applicazione dell’art. 32 cpv. 2 lett. b, c, d o e (se il ricorrente non è rientrato in patria al termine della prima procedura d’asilo svoltasi in Svizzera), va effettuata un’audizione sui motivi d’asilo ai sensi degli art. 29 e 30 LAsi, quand’anche non fossero soddisfatte le condizioni fissate dall’art. 18 LAsi. In altri termini, per l’apolide non può essere considerato uno Stato terzo quello dell’ultima residenza (cfr. W. Kälin, op. cit., pag. 35 nota n. 54 e relativo riferimento) o di residenza abituale.


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8. Le condizioni per considerare un Paese quale Paese d’ultima residenza dell’apolide non sono definite dalla LAsi, come non lo sono dalla Conv. quelle per considerare un Paese quale quello di residenza abituale dell’apolide. Secondo la dottrina dominante, un Paese può essere considerato di residenza abituale allorquando l’apolide vi ha soggiornato per un periodo significativo (di regola almeno un anno), la residenza sia stata effettiva ed egli possa rientrare legalmente in detto Paese (cfr. James C. Hathaway, op. cit., pag. 63 e relativi riferimenti; Guy S. Goodwin-Gill, The refugee in international law, Oxford 1996, 2a ed., pag. 309 e segg.). Per i motivi di cui si dirà di seguito, sono adempite le condizioni per considerare l’Ungheria quale Paese di residenza abituale del ricorrente secondo l’art. 1 A n. 2 Conv., e pertanto anche quale Paese d’ultima residenza secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, dal momento che non risulta che il legislatore svizzero abbia mai voluto aggravare la posizione dell’apolide rispetto a quella garantita a livello convenzionale (cfr. A. Achermann / C. Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berna e Stoccarda, 1991, 2a ed., pag. 40 e segg.; W. Kälin, op. cit., pag. 28; S. Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berna - Francoforte sul Meno - New York - Parigi, 1987, pag. 60 e segg.). Nella presente fattispecie, può pertanto essere lasciata indecisa la questione di sapere se la qualità di Paese d’ultima residenza, secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, possa già essere ammessa a condizioni meno restrittive di quella di Paese di residenza abituale.

9. Per quanto emerge dalle carte processuali, il ricorrente ha vissuto legalmente ed effettivamente in Ungheria perlomeno da ottobre del 2002. Secondo le indicazioni contenute nel titolo di viaggio per apolidi, egli può rientrare legalmente in Ungheria durante il periodo di validità del titolo medesimo, ossia fino al 31 ottobre 2004. In Ungheria l’insorgente è pure titolare di un permesso di dimora. Sono pertanto adempite le condizioni per considerare l’Ungheria quale Paese d’ultima residenza del ricorrente. La domanda d’asilo presentata da quest’ultimo in Svizzera non può pertanto essere evasa, per le ragioni indicate al considerando 7 del presente giudizio, con una decisione d’allontanamento preventivo in Ungheria ai sensi dell’art. 42 cpv. 2 LAsi, l’Ungheria non costituendo per il ricorrente uno Stato terzo. Da questo profilo è ininfluente la questione di sapere se il ricorrente abbia, o meno, fatto valere delle persecuzioni da parte delle autorità statali ungheresi. Infatti, e quand’anche l’insorgente non avesse fatto valere persecuzioni ai sensi dell’art. 18 LAsi (v. sulla nozione GICRA 2003 n. 18), la sua domanda d’asilo avrebbe tutt’al più potuto essere evasa con una decisione di non entrata nel merito. Va altresì rilevato che il ricorrente dovrà essere esplicitamente invitato, nell’ambito di un’audizione ai sensi degli art. 29 e 30 LAsi e nella misura in cui non ricorra uno dei casi di cui agli art. 32 cpv. 2 lett. b, c nonché d LAsi, ad esprimersi sui timori di persecuzioni in Ungheria, comunque accennati in sede ricorsuale.


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10. Da quanto esposto, discende che la decisione incidentale impugnata, che viola il diritto federale, incorre nell’annullamento. Quando la Commissione annulla una decisione, essa può sostituirsi all'istanza inferiore e giudicare nel merito o eccezionalmente rinviare la causa per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA). In particolare, essa si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti per statuire sull'applicazione del diritto federale (GICRA 1996 n. 7 consid. 12 pag. 65). Nel caso concreto, e in virtù delle considerazioni che precedono, tali requisiti non sono adempiti. Ne consegue che gli atti di causa sono rinviati all’UFR affinché detto Ufficio proceda all’istruzione della causa nel senso precedentemente indicato ed emani un nuovo giudizio.

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