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Estratto della sentenza della CRA del 3 marzo 2004 nel caso R.M.A., Bulgaria

Art. 29 cpv. 2 Cost., art. 30 cpv. 1 e 33 cpv. 1 PA: diritto d’esser sentito e apprezzamento anticipato delle prove.

1. Il diritto d’essere sentito comprende varie facoltà, fra cui il diritto dell’interessato d’esprimersi prima della pronuncia di una decisione a lui sfavorevole, quella di fornire prove su fatti suscettibili d’influire sulla decisione e d’esigerne l’assunzione (consid. 8).

2. Il diritto d’essere sentito non impedisce l’autorità giudicante di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove, e di non assumerle, allorquando possa ammettere che dette prove non sono manifestamente suscettibili di condurla ad una decisione più favorevole al richiedente (consid. 8).

3. Nel caso concreto, l’UFR ha violato il diritto d’essere sentito. Segnatamente, non ha consentito all’interessato d’esprimersi esaurientemente sulla rilevanza dei mezzi di prova offerti né ha indicato il motivo per cui è stato indotto a non assumere le prove offerte (consid. 9 e 10).

Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 30 Abs. 1 und Art. 33 Abs. 1 VwVG: Anspruch auf rechtliches Gehör und antizipierte Beweiswürdigung.

1. Der Anspruch auf rechtliches Gehör beinhaltet unter anderem das Recht auf vorgängige Anhörung vor Ergehen eines negativen Entscheides sowie das Recht, zu entscheidrelevanten Tatsachen Beweise anzubieten und deren Abnahme zu verlangen (Erw. 8).

2. Der Anspruch auf rechtliches Gehör verbietet es der Behörde nicht, aufgrund einer antizipierten Würdigung die Abnahme von angebotenen Beweisen abzulehnen, wenn diese offensichtlich nicht geeignet sind, zu einem anderen Entscheid zu führen (Erw. 8).

3. Vorliegend hat das BFF den Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, indem weder der Gesuchsteller sich umfassend zur Relevanz der anerbotenen Beweise äussern konnte noch das BFF die Verweigerung der Beweisabnahme begründet hat (Erw. 9 und 10).


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Art. 29 al. 2 Cst., art. 30 al. 1 et 33 al. 1 PA : droit d’être entendu et appréciation anticipée des preuves.

1. Le droit d’être entendu comprend diverses facultés dont celle de l’intéressé de s’exprimer avant le prononcé d’une décision qui lui est défavorable et celle de produire des preuves sur des faits susceptibles d’influencer la décision et d’en exiger l’administration (consid. 8).

2. Le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de décision de procéder à une appréciation anticipée des preuves et d’en refuser l’administration, lorsqu’il peut être admis que ces preuves ne seraient manifestement pas susceptibles de conduire à une décision plus favorable au requérant (consid. 8).

3. Dans le cas d’espèce, l’ODR a violé le droit d’être entendu. En particulier, il n’a pas permis à l’intéressé de s’exprimer de manière complète sur la pertinence des moyens de preuves que celui-ci avait offerts ni n’a indiqué la raison pour laquelle il avait été amené à en refuser l’administration (consid. 9 et 10).

Riassunto dei fatti:

Il richiedente, a conclusione dell’audizione sui motivi d’asilo, si è rifiutato di firmare il relativo verbale. Il 20 agosto 2003, l'UFR non è entrato nel merito della succitata domanda d'asilo (art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi). Nel gravame, il ricorrente ha fatto valere una violazione del suo diritto d’essere sentito.

La CRA ha accolto il gravame inoltrato dal ricorrente, annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti di causa all’autorità inferiore per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

Dai considerandi:

8. Il diritto d'essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende varie facoltà, fra cui il diritto dell’interessato d’esprimersi prima della pronuncia di una decisione a lui sfavorevole, quella di fornire prove su fatti suscettibili d’influire sulla decisione e d’esigerne l’assunzione, quella di partecipare all’assunzione delle prove o perlomeno di potersi esprimere sui suoi risultati, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione, nonché quella d’ottenere una decisione motivata (DTF 126 I 15 consid. 2a aa nonché GICRA 1994 n. 29 e relativi rife-


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rimenti). Tale diritto non impedisce all’autorità di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove, se è convinta che non potrebbero condurla a modificare la sua opinione (DTF 124 I 208 consid. 4a, 122 II 464 consid. 4a). In altri termini, non è violato il diritto d’essere sentito della parte ove l’autorità, in seguito ad una valutazione anticipata, possa ammettere senza arbitrio che il convincimento da essa raggiunto in base alle prove di cui dispone non sarebbe modificato dal risultato, persino se favorevole all’interessato, dell’assunzione di determinate ulteriori prove (GICRA 1995 n. 23). Peraltro, l'obbligo della motivazione è formalità essenziale, e se da un lato rappresenta un limite intrinseco alla libertà di convincimento, costringendo l'autorità giudicante a rendere ragione della razionalità dell'itinerario seguito per giungere alla decisione, dall'altro si configura quale premessa logica imprescindibile per l'esercizio del successivo controllo sulle linee di formazione di quel convincimento. L'autorità giudicante ha pertanto l'obbligo di esplicitare, nel modo più rigoroso e completo possibile ed esigibile, la motivazione posta a base della decisione adottata, ancorando così il principio del libero convincimento alla necessità di indicazione specifica dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, al fine di evitare che detto principio venga attuato per un uso arbitrario (GICRA 1995 n. 12).

9. La CRA constata che dal verbale d’audizione del 18 agosto 2003 risulta che il ricorrente si è rifiutato di firmare il verbale medesimo dopo rilettura. Per contro, non è verbalizzato il motivo del rifiuto. Sul motivo del rifiuto vi è un’indicazione nell’attestato della rappresentante dell’istituzione di soccorso presente all’audizione, ed un’altra in una nota interna dell’UFR. Nell’attestato, la rappresentante dell’istituzione di soccorso ha segnalato: “Il RA rifiuta di firmare il verbale, dichiara di non essersi potuto esprimere liberamente ed esaurientemente. La sua protesta è fondata, ritengo che debba essere assistito giuridicamente. Il recupero della documentazione clinica che avrebbe affidato a un sacerdote di Annemasse, sulla quale si baserebbe la sua denuncia, viene ritenuto argomento non pertinente, gli si impedisce di discuterlo. Il RA viene zittito durante la sua dichiarazione conclusiva inerente i motivi di fuga e di richiesta d’asilo e deve insistere molto perché sia messa a verbale”. Nella nota interna dell’UFR, è indicato che il richiedente si è rifiutato di firmare il verbale d’audizione perché avrebbe voluto che l’UFR l’aiutasse a recuperare la sua documentazione medica depositata ad Annemasse e non vorrebbe capire che ciò non incombe all’UFR.

Stante le sufferite premesse, non vi è motivo di dubitare che le ragioni del rifiuto, da parte del ricorrente, di firmare il verbale del 18 agosto 2003 sia legato alla problematica sull’offerta di prove da parte del medesimo. Infatti, il più volte citato verbale del 18 agosto 2003 non riporta alcuna indicazione con riferimento alla discussione che vi è stata in relazione alla documentazione clinica oggetto


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dell’offerta di prove. Orbene, il ricorrente ha diritto d’esprimersi sulle prove che intende versare agli atti, o di cui esige l’assunzione, e di ciò deve essere dato riscontro nel verbale d’audizione, a maggior ragione allorquando l’UFR non intende assumere dette prove o intende scartarle nell’ambito di una valutazione anticipata. Neppure nella decisione impugnata, o nella risposta al ricorso, l’UFR ha fornito una qualsivoglia ragione sul motivo per cui non ha accordato al ricorrente un termine per l’inoltro dei documenti offerti, rispettivamente sui motivi per cui li ha scartati secondo una valutazione anticipata delle prove. Non soccorre l’UFR l’argomento secondo cui incombe al ricorrente di produrre le prove di cui intende valersi, giacché in discussione non è tanto la questione di sapere a chi incombe di fornire i mezzi di prova, quanto piuttosto il diritto alla discussione ed eventualmente all’assunzione delle prove offerte. Tuttavia, della ragione per cui il ricorrente voleva offrire le prove di cui trattasi non vi è traccia nel verbale, come non vi è traccia del motivo per cui l’UFR non gli ha concesso un termine per l’inoltro delle prove stesse. Peraltro, la facoltà data all’autorità di valutare anticipatamente un mezzo di prova, e quindi di scartarlo se effettivamente ininfluente, non deve sconfinare nell’arbitrarietà. In altri termini, l’autorità giudicante deve esporre i motivi che l’hanno indotta a negare l’assunzione di un determinato mezzo di prova. Nel caso concreto, tuttavia, l’UFR si è limitato a scartare l'offerta di prove, senza indicazione alcuna dei motivi, impedendo così all’insorgente di ricorrere con criteri adeguati e all’autorità di ricorso d’effettuare l’indispensabile verifica della fondatezza del suo operato.

10. Il diritto di essere sentito essendo di natura formale, la sua violazione implica, in principio, l'annullamento della decisione impugnata, senza che il ricorrente debba provare un interesse materiale al suo annullamento. E’ fatta eccezione a questa regola rigida - e dunque la violazione può essere sanata in sede ricorsuale - allorquando l’interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un’autorità di ricorso che gode di piena cognizione, il vizio non sia grave, ragione per cui l’annullamento del giudizio querelato con rimando all’autorità inferiore costituirebbe un’inutile formalità (GICRA 1994 n. 29; 1998 n. 34)

Nel caso in esame, l'UFR ha reso la sua decisione violando, in modo grave, una regola fondamentale di procedura, quale il diritto d’essere sentito. Ne discende che la decisione dell’UFR dev’essere annullata e gli atti di causa rinviati all'autorità inferiore affinché proceda, in tempi ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l’istruttoria e a pronunciare una nuova decisione. L’autorità di prima istanza dovrà, in particolare, procedere ad una nuova audizione, onde conferire al ricorrente la facoltà d’esprimersi, infine esaurientemente, sulla relazione fra i mezzi di prova offerti e i motivi d’asilo allegati, nonché sulla loro rilevanza dal profilo dell’asilo come dell’esecuzione dell’allontanamento. Tali dichiarazioni


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andranno verbalizzate. Se del caso, l’UFR assegnerà inoltre al ricorrente un termine per l’esibizione di siffatti mezzi di prova nonché del referto medico contenente le risultanze dell’evocato esame neurologico del 9 gennaio 2004.

 

 

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