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Mitteilung 5 / 2003 

Presentazione, posteriormente all’inoltro del ricorso, di una domanda d'assistenza giudiziaria / attestazione d'indigenza

Allorquando un ricorrente è difeso da un avvocato (o da un rappresentante professionale attivo in seno ad un'organizzazione assistenziale specializzata nella tutela dei richiedenti l'asilo), il semplice inoltro, posteriormente al ricorso, di un attestato d'indigenza sarà trattato siccome domanda d'assistenza giudiziaria o di dispensa dal versamento dell'anticipo sulle presumibili spese di procedura solo se accompagnato da una specifica istanza in tal senso.


Decisione della Commissione plenaria del 5 novembre 2003
 

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