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Informazione 3 / 2003

Rappresentanti; assenze / vacanze

La CRA non può prendere in considerazione domande nelle quali si chiede di non notificare sentenze, decisioni incidentali e comunicazioni durante l'assenza – ad esempio per vacanze – dei rappresentanti di richiedenti l'asilo. La legge sull'asilo contiene delle disposizioni procedurali speciali che impongono un’evasione celere delle procedure (ad esempio: termini di trattazione per certe categorie di casi, de­cisioni concernenti la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso). è anche per questo motivo che la disposizione di cui all'art. 22a PA concernente la sospen­sione dei termini non è applicabile nella procedura d'asilo (art. 17 cpv. 1 LAsi). I difensori di richiedenti l'asilo devono dunque organizzarsi in caso d'assenza, se del caso designando un sostituto. Va peraltro rammentato che, giusta l'art. 12 cpv. 1 LAsi, una notificazione è giuridicamente efficace allo scadere del termine ordi­nario di ritiro di sette giorni anche se l'interessato ne ha conoscenza soltanto più tardi sulla base di una convenzione speciale con la Posta svizzera (GICRA 2001 n. 9 pag. 54 segg.).

Decisione della conferenza dei presidenti del 14 ottobre 2003

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