Informazione 3 / 2003
La CRA non può prendere in considerazione domande nelle quali si chiede di non notificare sentenze, decisioni incidentali e comunicazioni durante l'assenza – ad esempio per vacanze – dei rappresentanti di richiedenti l'asilo. La legge sull'asilo contiene delle disposizioni procedurali speciali che impongono un’evasione celere delle procedure (ad esempio: termini di trattazione per certe categorie di casi, decisioni concernenti la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso). è anche per questo motivo che la disposizione di cui all'art. 22a PA concernente la sospensione dei termini non è applicabile nella procedura d'asilo (art. 17 cpv. 1 LAsi). I difensori di richiedenti l'asilo devono dunque organizzarsi in caso d'assenza, se del caso designando un sostituto. Va peraltro rammentato che, giusta l'art. 12 cpv. 1 LAsi, una notificazione è giuridicamente efficace allo scadere del termine ordinario di ritiro di sette giorni anche se l'interessato ne ha conoscenza soltanto più tardi sulla base di una convenzione speciale con la Posta svizzera (GICRA 2001 n. 9 pag. 54 segg.).
Decisione della conferenza dei presidenti del 14 ottobre 2003
© 26.04.04