Informazione 1 / 2003
Il 10 dicembre 2002, la Conferenza dei presidenti ha modificato la prassi vigente in materia di anticipo spese relativamente ai seguenti quattro punti:
In caso di ricorso contro una decisione dell'UFR che respinge o non entra nel merito di una domanda di riesame, si percepisce di principio un anticipo spese di fr. 1'200.--, corrispondente a quello richiesto per le domande di revisione (Informazioni GICRA 1999/3, n. 1).
Diversamente dalla precedente prassi, secondo la quale nelle procedure concernenti i minori non accompagnati non si prelevava l'anticipo spese (Informazioni GICRA 2000/1, n. 1.2), si può ora percepire un anticipo spese quando il ricorso - malgrado sia fatta valere la minore età - appare essere a priori sprovvisto di probabilità d'esito favorevole.
Nelle procedure d'aeroporto non si rinuncia più "per principio" all'anticipo spese (Informazioni GICRA 2000/1, n. 1.2), ma solo quando il ricorso non appare a priori sprovvisto di probabilità d'esito favorevole.
La sussistenza di un conto garanzia che copre l'ammontare delle presumibili spese processuali (Informazioni GICRA 2000/1, n. 1.2) consente di rinunciare alla riscossione dell'anticipo spese solo nelle procedure ordinarie. In caso d'inoltro di rimedi di diritto straordinari - segnatamente di revisioni o ricorsi su riesame - viene richiesto un anticipo spese, a prescindere dall'esistenza di un conto garanzia.
© 26.04.04