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Informazione 1 / 2003

Modifiche concernenti l'anticipo spese

Il 10 dicembre 2002, la Conferenza dei presidenti ha modificato la prassi vigente in materia di anticipo spese relativamente ai seguenti quattro punti:

Aumento in caso di ricorso contro una decisione in materia di riesame

In caso di ricorso contro una decisione dell'UFR che respinge o non entra nel merito di una domanda di riesame, si percepisce di principio un anticipo spese di fr. 1'200.--, corrispondente a quello richiesto per le domande di revisione (Informazioni GICRA 1999/3, n. 1).

Limitazione delle eccezioni in favore dei minorenni

Diversamente dalla precedente prassi, secondo la quale nelle procedure concernenti i minori non accompagnati non si prelevava l'anticipo spese (Informazioni GICRA 2000/1, n. 1.2), si può ora percepire un anticipo spese quando il ricorso - malgrado sia fatta valere la minore età - appare essere a priori sprovvisto di probabilità d'esito favorevole.

Limitazione delle eccezioni nelle procedure d'aeroporto

Nelle procedure d'aeroporto non si rinuncia più "per principio" all'anticipo spese (Informazioni GICRA 2000/1, n. 1.2), ma solo quando il ricorso non appare a priori sprovvisto di probabilità d'esito favorevole.

Limitazione alle procedure ordinarie della copertura dell'anticipo spese tramite il conto garanzia

La sussistenza di un conto garanzia che copre l'ammontare delle presumibili spese processuali (Informazioni GICRA 2000/1, n. 1.2) consente di rinunciare alla riscossione dell'anticipo spese solo nelle procedure ordinarie. In caso d'inoltro di rimedi di diritto straordinari - segnatamente di revisioni o ricorsi su riesame - viene richiesto un anticipo spese, a prescindere dall'esistenza di un conto garanzia.

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© 26.04.04