indexEMARK - JICRA - GICRA  2003 / 12


nexttop  2003 / 12 - 079

Estratto della sentenza del 4 aprile 2003 nella causa A. E., e famiglia, Serbia e Montenegro (Cossovo)

Art. 44 cpv. 3-5 LAsi: nozione di decisione cresciuta in giudicato in procedura d'abrogazione di un'ammissione provvisoria; applicazione di GICRA 2001 n. 20 (conferma di giurisprudenza).

1. La pronuncia di un'ammissione provvisoria in procedura ordinaria non comporta la crescita in giudicato della decisione sul punto di questione dell'esecuzione dell'allontanamento. Ne consegue che prima d'abrogare detta ammissione provvisoria, l'UFR è tenuto ad esaminare d'ufficio l'eventuale adempimento, da parte del richiedente l'asilo, delle condizioni di un caso di rigore personale grave se la domanda d'asilo è stata depositata da più di quattro anni.

2. In caso d'inottemperanza, la decisione dell'UFR dev'essere annullata e gli atti rinviati per esame del caso giusta l'art. 44 cpv. 3-5 LAsi.

Art. 44 Abs. 3-5 AsylG: Begriff des in Rechtskraft erwachsenen Entscheids bei Aufhebung einer vorläufigen Aufnahme; Anwendung von EMARK 2001 Nr. 20 (Bestätigung der Rechtsprechung).

1. Die Anordnung der vorläufigen Aufnahme während eines ordentlichen Asylverfahrens stellt hinsichtlich des Wegweisungsvollzugs keinen rechtskräftigen Entscheid dar. Damit hat das BFF vor einer Aufhebung der vorläufigen Aufnahmen von Amtes wegen zu prüfen, ob ein Asylsuchender, der sein Gesuch vor über vier Jahren eingereicht hat, die Voraussetzungen der persönlichen schwerwiegenden Notlage erfüllt.

2. Wird dies vom BFF nicht beachtet, ist dessen Verfügung aufzuheben und das Verfahren zur Prüfung gemäss Art 44 Abs. 3-5 AsylG an die Vorinstanz zurückzuweisen.


nextprevioustop  2003 / 12 - 080

Art. 44 al. 3-5 LAsi : notion de décision entrée en force en procédure de levée de l'admission provisoire ; application de la JICRA 2001 n° 20 (confirmation de jurisprudence).

1. Le prononcé d'une admission provisoire en procédure ordinaire n'implique pas l'entrée en force de la décision sur la question de l'exécution du renvoi. Ainsi, avant de lever une admission provisoire, il appartient à l'ODR d'examiner d'office si un demandeur d'asile dont la demande a été déposée depuis plus de quatre ans, remplit les conditions du cas de détresse personnelle grave.

2. Si l'ODR ne respecte pas cette obligation, sa décision sera annulée et le dossier retourné pour examen sous l'angle de l'art. 44 al. 3-5 LAsi.

Riassunto dei fatti:

Gli interessati hanno presentato domanda d'asilo in Svizzera nel mese di novembre 1998. Nel mese di gennaio 2000, l’UFR ha respinto la succitata domanda. Nello stesso tempo, l'autorità inferiore ha pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo. Nel mese di febbraio 2000, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi alla CRA contro la summenzionata decisione dell'UFR. Nel mese di giugno 2001, l'UFR ha riesaminato la sua decisione (art. 58 PA) e pronunciato l'ammissione provvisoria in Svizzera degli interessati, siccome appartenenti alla minoranza etnica degli slavi musulmani. Per il resto, la CRA ha respinto il ricorso con sentenza del mese di gennaio 2002. Nel mese di dicembre 2002, l’UFR ha revocato l'ammissione provvisoria, ai sensi dell'art. 14b cpv. 2 LDDS, pronunciata a favore degli interessati, nonché fissato agli stessi un termine fino al 30 aprile 2003 per lasciare la Svizzera.

Dai considerandi:

9. La CRA osserva che l'eventuale adempimento, da parte di un richiedente l'asilo, delle condizioni di un caso di rigore personale grave (art. 44 cpv. 3-5 LAsi) va esaminato d'ufficio dall'UFR (cfr. pure DTF 128 II 200 consid. 2.1 pag. 203) se una decisione passata in giudicato non è ancora stata pronunciata quattro anni dopo la presentazione della domanda d'asilo. La CRA ha già avuto modo di pronunciare che una decisione è cresciuta in giudicato ai sensi dell'art. 44 cpv. 3 LAsi allorquando è stata definitivamente respinta la domanda d'asilo, pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo 


previoustop  2003 / 12 - 081

(GICRA 2001 n. 20, consid. 3c cc ccc, pag. 155). Pertanto, non sussiste una decisione cresciuta in giudicato giusta l'art. 44 cpv. 3 LAsi se l'esecuzione dell'allontanamento è sostituita da un'ammissione provvisoria (ibidem). Orbene, nella procedura in esame, non è ancora stata pronunciata una decisione d'esecuzione dell'allontanamento cresciuta in giudicato. Nondimeno, l'UFR ha omesso d'esaminare d'ufficio il caso di rigore personale grave prima di pronunciare la decisione impugnata. In siffatta evenienza, non soccorre l'UFR la promozione, in sede ricorsuale, della procedura di cui all'art. 44 cpv. 3-5 LAsi. Infatti, trascorsi quattro anni dall'inoltro della domanda d'asilo, prima di pronunciare la revoca dell'ammissione provvisoria, va accertato che il ricorrente non adempia le condizioni del caso di rigore personale grave. Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata, che viola il diritto federale, incorre nell'annullamento, ritenuto che gli atti di causa non risultano, allo stato attuale delle cose, completi o comunque sufficienti a statuire.

10. Ne consegue che gli atti di causa sono rinviati all’UFR affinché detto Ufficio, prima di pronunciare, se del caso, una nuova decisione di revoca dell'ammissione provvisoria, proceda all'effettuazione della procedura prevista dall'art. 44 cpv. 3 LAsi.

topprevious


© 04.11.03