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Estratto della sentenza della CRA del 19 marzo 2003 nella causa X., Turchia

Art. 3 LAsi: rilevanza in materia d'asilo dell'appartenenza alla comunità siro-ortodossa in Turchia.

Considerata la situazione attuale, la semplice appartenenza alla comunità siro-ortodossa non è sufficiente, per i richiedenti l'asilo che hanno sempre vissuto ad Istanbul, per ottenere il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo.

Art. 3 AsylG: Asylrelevanz der Zugehörigkeit zum syrisch-orthodoxen Glauben in der Türkei.

Auf Grund der aktuellen Situation reicht die alleinige Zugehörigkeit zur syrisch-orthodoxen Glaubensgemeinschaft für jene Gesuchsteller, welche immer in Istanbul gelebt haben, nicht aus, um ihre Flüchtlingseigenschaft festzustellen und ihnen Asyl zu gewähren.

Art. 3 LAsi: appartenance à la communauté syro-orthodoxe en Turquie ; pertinence en matière d'asile.

Compte tenu de la situation actuelle, un demandeur d'asile qui a toujours vécu à Istanbul ne peut invoquer sa seule appartenance à la communauté syro-orthodoxe pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et obtenir l'asile.

Riassunto dei fatti:

L’interessato, cittadino turco di confessione siro-ortodossa che è nato ed ha sempre vissuto ad Istanbul, ha dichiarato, nella sostanza, d'essere stato minacciato da mafiosi ad Istanbul, dopo che lo zio, originariamente vittima di tali minacce, sarebbe espatriato. Inoltre, sarebbe stato discriminato da musulmani per la sua fede religiosa. Per tale ragione sarebbe pure stato vittima di ripetuti brevi fermi da parte della polizia, la quale, per liberarlo, avrebbe voluto del denaro. Le autorità avrebbero pure rifiutato d'emettergli dei documenti. Sarebbe espatriato


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nel febbraio del 1999, entrando in Svizzera legalmente lo stesso giorno in virtù di un visto d'entrata valido dal novembre 1998 al marzo 1999. Ha esibito il passaporto, la carta d'identità, la licenza di condurre e della documentazione concernente le evocate aggressioni subite dallo zio.

L'UFR ha respinto la succitata domanda d'asilo. In particolare, la situazione dei siro-ortodossi sarebbe cambiata negli ultimi anni, al punto che più non si giustificherebbe il riconoscimento della qualità di rifugiato per la sola appartenenza a siffatta minoranza religiosa, segnatamente per le persone provenienti da Istanbul. Nello stesso tempo, l'UFR ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, nonché l’esecuzione dell’allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile.

La CRA ha respinto il ricorso e confermato la decisione dell'UFR in tutti i suoi punti.

Dai considerandi:

5. Nel ricorso, l'insorgente lamenta il fatto che l'affermazione relativa al miglioramento della situazione dei siro-ortodossi non è stata sostanziata da alcun elemento concreto. Sarebbe altresì erroneo, e limitativo, ritenere che egli si sia appellato esclusivamente ad una discriminazione di carattere generale, propria a tutta la minoranza alla quale appartiene. Per contro, ha allegato circostanze particolari che hanno coinvolto la sua persona, così come membri della stretta cerchia familiare, segnatamente i fratelli Y. B. e F. B., ai quali è stato concesso l'asilo. I soprusi, le vessazioni, in particolare i tentativi d'estorsione da parte di persone di fede musulmana, paleserebbero una continuità con quanto accaduto anni fa ad altri familiari. Sarebbe altresì noto che le autorità statali si rifiuterebbero deliberatamente d'accordare l'appropriata protezione ai siro-ortodossi. Avrebbe pertanto fondato timore d'esposizione a future persecuzioni.

6. Non può essere seriamente contestato che l'autorità inferiore ha saputo, nella sostanza (e per quanto riassunto nel presente giudizio), motivare in modo convincente le ragioni per le quali ha respinto la domanda d'asilo del ricorrente. Da un lato, le allegazioni dello stesso, secondo le quali sarebbe stato minacciato da terzi successivamente alla partenza dello zio dal Paese, si esauriscono in mere affermazioni di parte, generiche, imprecise e non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza. Lo stesso dicasi per gli evocati brevi fermi da parte delle autorità statali medesime, evocate solo in un secondo tempo nel corso della procedura. Basti qui rilevare che il comportamento stesso del ricorrente, che ha atteso oltre due mesi per lasciare il Paese dopo avere ottenuto il visto d'entrata in Svizzera, dimostra come anche soggettivamente non temesse l'espo-


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sizione ad alcun pericolo serio ed imminente contro la sua persona. Non soccorre il ricorrente neppure l'appartenenza alla minoranza dei siro-ortodossi di Istanbul e la concessione dell'asilo in Svizzera a due fratelli nel 1986 rispettivamente nel 1995. Infatti, è noto che la situazione dei siro-ortodossi ad Istanbul è migliorata in modo consistente nella seconda metà degli anni novanta. Negli ultimi 4-5 anni non si hanno più notizie d'arresti illegittimi, estorsioni, torture, rapimenti od omicidi di siro-ortodossi ad Istanbul da parte di musulmani, o agenti delle autorità statali, poi rimasti impuniti. Da questo profilo, il ricorrente non è stato in grado d'indicare casi concreti di recenti accadimenti del genere menzionato. [...] Da questo profilo, Y. B., fratello del ricorrente, ha ancora potuto beneficiare di una situazione diversa esistente fino ad aprile del 1995. Inoltre, il ricorrente è rimasto in patria diversi anni senza che gli accadesse alcunché di rilevante in relazione alla situazione dei fratelli che avevano ottenuto l'asilo in Svizzera. Egli non può pertanto prevalersi di timori oggettivamente fondati d'esposizione a persecuzioni riflesse. Il ricorrente avendo altresì sempre vissuto ad Istanbul, non gli è comunque applicabile neppure la giurisprudenza di cui a GICRA 1997 n. 12 [v. pure GICRA 1993 n. 9 e n. 10], concernente l'assenza di un'alternativa di rifugio interna, ad Istanbul, dalle persecuzioni rilevanti dal profilo dell'art. 3 LAsi, subite altrove nel Paese. Infine, non è dato presumere che le autorità, se del caso, non accorderebbero al ricorrente un'appropriata protezione dall'agire illegittimo di terzi qualora egli la chiedesse. Basti qui ricordare il seguito dato alla denuncia inoltrata dallo zio del ricorrente contro il medesimo soggetto che avrebbe minacciato pure il ricorrente. Le autorità statali hanno registrato la denuncia, istruito il caso, deferito la fattispecie ad un tribunale ed ordinato l'arresto del prevenuto colpevole. Lo Stato si è dunque attivato per fornire alla parte lesa l'appropriata protezione.

7. Da quanto esposto, discende che sul punto di questione dell’asilo il ricorso, infondato, va disatteso e la decisione impugnata confermata.

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© 04.11.03