Informazione 1 / 2002
Il 18 giugno 2002, la Conferenza dei presidenti ha deciso di modificare la regolamentazione delle spese in caso d'accoglimento parziale del ricorso. Nella misura in cui è stata impugnata la totalità del dispositivo della decisione di prima istanza, e il ricorso è stato accolto solo in materia d'esecuzione dell'allontanamento, ma respinto sugli altri punti (qualità di rifugiato, asilo e allontanamento), vi è un esito favorevole del 50% e conseguentemente la parte vincente deve sopportare delle spese processuali, ma ridotte della metà.
Un'eccezione, alla succitata regola, è data allorquando in materia d'asilo non è esaminata esclusivamente la questione della qualità di rifugiato, ma anche quella dell'esistenza di un motivo d'esclusione. In siffatta evenienza, e in caso d'accoglimento parziale del ricorso, i punti di questione del riconoscimento della qualità di rifugiato, della concessione dell'asilo e dell'esecuzione dell'allontanamento sono computati nella misura di 1/3 ciascuno.
Le medesime regole valgono, di principio, anche per il calcolo delle spese ripetibili. Tuttavia, è da tenere debitamente conto delle circostanze proprie ad ogni caso.
© 05.12.02