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Informazione 1 / 2002

Disciplina delle spese in caso d'accoglimento parziale del ricorso

Il 18 giugno 2002, la Conferenza dei presidenti ha deciso di modificare la regolamentazione delle spese in caso d'accoglimento parziale del ricorso. Nella misura in cui è stata impugnata la totalità del dispositivo della decisione di prima istanza, e il ricorso è stato accolto solo in materia d'esecuzione dell'allontanamento, ma respinto sugli altri punti (qualità di rifugiato, asilo e allontanamento), vi è un esito favorevole del 50% e conseguentemente la parte vincente deve sopportare delle spese processuali, ma ridotte della metà.

Un'eccezione, alla succitata regola, è data allorquando in materia d'asilo non è esaminata esclusivamente la questione della qualità di rifugiato, ma anche quella dell'esistenza di un motivo d'esclusione. In siffatta evenienza, e in caso d'accoglimento parziale del ricorso, i punti di questione del riconoscimento della qualità di rifugiato, della concessione dell'asilo e dell'esecuzione dell'allontanamento sono computati nella misura di 1/3 ciascuno.

Le medesime regole valgono, di principio, anche per il calcolo delle spese ripetibili. Tuttavia, è da tenere debitamente conto delle circostanze proprie ad ogni caso.

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© 05.12.02