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Informazione 1 / 2000

Linee direttrici per l'unificazione della prassi in materia d'anticipo spese e di spese ripetibili, ossia [1]
 

1.   Anticipo spese

1.1. Principio:

È richiesto di regola un anticipo spese (art. 63 cpv. 4 PA). Né lo stato d'indigenza, né un soggiorno in Svizzera di breve durata rappresentano di per sé motivo per rinunciare a percepire detto anticipo.

1.2. Eccezioni:

Non si preleva un anticipo:

1.3. Susseguenti domande di dispensa:

Quando una domanda di dispensa viene inoltrata posteriormente alla richiesta di pagamento dell'anticipo spese, essa va esaminata secondo le condizioni dell’art. 65 cpv. 1 PA, anche quando si tratta palesemente solo di una richiesta di dispensa dal pagamento dell'anticipo e non delle spese processuali.

Osservazioni:

Vi è un diritto alla dispensa dal pagamento dell'anticipo spese solo se le condizioni dell'art. 65 cpv. 1 PA sono adempite, segnatamente se vi è stata un’esplicita richiesta, se la parte è indigente e se il ricorso non è a tutta prima sprovvisto di probabilità d‘esito favorevole. Il giudice istruttore può decidere in casi particolari di rinunciare alla riscossione dell'anticipo - segnatamente per economia di procedura – senza procedere ad un esame approfondito dei presupposti.
  

2.   Spese ripetibili

2.1. Onorario:

Per avvocati attivi in uno studio legale viene calcolata una tariffa oraria di fr. 200.--, per gli altri patrocinatori (attivi a titolo oneroso) invece fr. 100.--.

2.2. Nota:

Viene richiesta una nota particolareggiata

2.3. Indennità minima per ripetibili:

Non sono assegnate ripetibili per spese di parte inferiori a fr. 100.-- (salvo casi d'applicazione dell'art. 8 cpv. 2 lett. b OTSPA).


[1] Versione aggiornata della comunicazione 1998/1.
[2] Complemento giusta la decisione della Commisisone plenaria dell‘8 dicembre 1999.

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© 27.06.02