Informazione 1 / 2000
È richiesto di regola un anticipo spese (art. 63 cpv. 4 PA). Né lo stato d'indigenza, né un soggiorno in Svizzera di breve durata rappresentano di per sé motivo per rinunciare a percepire detto anticipo.
Non si preleva un anticipo:
Quando una domanda di dispensa viene inoltrata posteriormente alla richiesta di pagamento dell'anticipo spese, essa va esaminata secondo le condizioni dell’art. 65 cpv. 1 PA, anche quando si tratta palesemente solo di una richiesta di dispensa dal pagamento dell'anticipo e non delle spese processuali.
Vi è un diritto alla dispensa dal pagamento dell'anticipo spese solo se le
condizioni dell'art. 65 cpv. 1 PA sono adempite, segnatamente se vi è stata
un’esplicita richiesta, se la parte è indigente e se il ricorso non è a
tutta prima sprovvisto di probabilità d‘esito favorevole. Il giudice
istruttore può decidere in casi particolari di rinunciare alla riscossione
dell'anticipo - segnatamente per economia di procedura – senza procedere ad un
esame approfondito dei presupposti.
Per avvocati attivi in uno studio legale viene calcolata una tariffa oraria di fr. 200.--, per gli altri patrocinatori (attivi a titolo oneroso) invece fr. 100.--.
Viene richiesta una nota particolareggiata
Non sono assegnate ripetibili per spese di parte inferiori a fr. 100.-- (salvo casi d'applicazione dell'art. 8 cpv. 2 lett. b OTSPA).
[1] Versione aggiornata della comunicazione 1998/1.
[2] Complemento giusta la decisione della Commisisone plenaria dell‘8 dicembre
1999.
© 27.06.02