Anticipo spese e fissazione di termini


Durante le sedute del 1° giugno e del 10 agosto 1999, la Conferenza dei presidenti ha deciso le seguenti modifiche, entrate in vigore il 1° ottobre 1999, della sua prassi concernente l’anticipo spese e la fissazione di termini.

1. Aumento degli anticipi spese

In seguito alla soppressione delle decisioni di merito a giudice unico (art. 10 lett. c e d OCRA), che verranno ora pronunciate da un collegio di tre giudici, l’ammontare degli anticipi spese è fissato come segue:

L’anticipo spese è fissato in fr. 600.-- nelle procedure ordinarie e in fr. 1'200.-- nelle procedure di revisione.

 

2. Fissazione e comunicazione di termini

I termini stabiliti dalla legge o dal giudice sono fissati in giorni (che cominciano a decorrere il giorno dopo la notificazione), ad eccezione del primo termine accordato per il versamento degli anticipi spese, il quale è fissato ad una data determinata.

In caso di rifiuto di una proroga, è accordato un termine di grazia di 3 giorni (a decorrere dal giorno dopo la notificazione) per procedere all’atto richiesto.