Anticipo spese e spese ripetibili |
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1. Anticipo spese 1.1. Principio: Un anticipo spese va di regola richiesto (art. 63 cpv. 4 PA). Né lo stato d'indigenza, né un soggiorno in Svizzera di breve durata rappresentano di per sè motivo per rinunciare a percepire detto anticipo.
1.2. Eccezioni: Non si preleva un anticipo:
1.3. Susseguenti domande di dispensa: Quando una domanda di dispensa viene inoltrata posteriormente alla richiesta del pagamento dell'anticipo spese, essa deve essere trattata secondo i criteri del gratuito patrocinio, anche quando si tratta palesemente solo di una richiesta di dispensa dal pagamento dell'anticipo e non delle spese processuali.
Osservazioni: Vi è un diritto alla dispensa dal pagamento dell'anticipo spese solo se le condizioni dell'art. 65 cpv. 1 PA sono adempite, segnatamente che vi sia una riiesta in tal senso, che la parte sia indigente e che il ricorso non sia d'acchito sprovvisto di possibilità di esito favorevole. Il giudice istruttore può decidere in casi particolari di rinunciare alla percezione dell'anticipo - segnatamente per economia di procedura senza procedere ad un esame approfondito delle premesse.
2. Spese ripetibili 2.1. Onorario: Per avvocati attivi in uno studio legale viene calcolata una tariffa oraria di fr. 200.--, per gli altri patrocinatori (attivi gratuitamente) invece fr. 100.--.
2.2. Nota: Viene richiesta una nota particolareggiata
2.3. Indennità minima: Non vengono attribuite spese ripetibili inferiori a fr. 100.-- (salvo casi d'applicazione dell'art. 8 cpv. 2 lett. b OTSPA). |
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