Anticipo spese e spese ripetibili


La conferenza dei presidenti ha in data 27 gennaio e 10 febbraio 1998, giusta l'art. 12 cpv. 2 lett. d OCRA, elaborato le linee direttrici per l'unificazione della prassi in materia di anticipo spese e di spese ripetibili, ossia:

1. Anticipo spese

1.1. Principio:

Un anticipo spese va di regola richiesto (art. 63 cpv. 4 PA). Né lo stato d'indigenza, né un soggiorno in Svizzera di breve durata rappresentano di per sè motivo per rinunciare a percepire detto anticipo.

 

1.2. Eccezioni:

Non si preleva un anticipo:

  • quando la richiesta di gratuito patrocinio adempie le condizioni legali previste,
  • per procedure concernenti minori non accompagnati,
  • nelle procedure d'aeroporto (di regola),
  • nelle procedure condotte dall'estero (di regola),
  • nelle altre procedure che possono essere evase rapidamente.
  • Inoltre il giudice istruttore può rinunciare a chiedere un anticipo anche in assenza di esplicita richiesta di gratuito patrocinio, quando emerge dagli atti che la parte è nel bisogno e che il ricorso non appare d'acchito sprovvisto di possibilità di esito favorevole.

 

1.3. Susseguenti domande di dispensa:

Quando una domanda di dispensa viene inoltrata posteriormente alla richiesta del pagamento dell'anticipo spese, essa deve essere trattata secondo i criteri del gratuito patrocinio, anche quando si tratta palesemente solo di una richiesta di dispensa dal pagamento dell'anticipo e non delle spese processuali.

 

Osservazioni:

Vi è un diritto alla dispensa dal pagamento dell'anticipo spese solo se le condizioni dell'art. 65 cpv. 1 PA sono adempite, segnatamente che vi sia una riiesta in tal senso, che la parte sia indigente e che il ricorso non sia d'acchito sprovvisto di possibilità di esito favorevole. Il giudice istruttore può decidere in casi particolari di rinunciare alla percezione dell'anticipo - segnatamente per economia di procedura – senza procedere ad un esame approfondito delle premesse.

 

2. Spese ripetibili

2.1. Onorario:

Per avvocati attivi in uno studio legale viene calcolata una tariffa oraria di fr. 200.--, per gli altri patrocinatori (attivi gratuitamente) invece fr. 100.--.

 

2.2. Nota:

Viene richiesta una nota particolareggiata

  • quando è stato nominato un avvocato d'ufficio ai sensi del gratuito patrocinio dell'art. 65 cpv. 2 PA.
  • quando il giudice istruttore intende attribuire ripetibili e che il lavoro effettuato dal patrocinatore non può essere valutato in modo affidabile dalle emergenze processuali.

 

2.3. Indennità minima:

Non vengono attribuite spese ripetibili inferiori a fr. 100.-- (salvo casi d'applicazione dell'art. 8 cpv. 2 lett. b OTSPA).