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que les enfants sont en possession d'un passeport national propre ou sont inscrits dans
celui de leurs parents, le retrait de la qualité de réfugié est limité aux parents qui
sont titulaires d'un passeport (consid. 3c).
Art. 1 C n. 1 Conv., art. 41 cpv. 1 lett. b e cpv. 3 LAsi: revoca dell'asilo
in seguito all'ottenimento di passaporti del Paese d'origine; conseguenze sulla situazione
giuridica dei membri della famiglia.
1. Fatte salve circostanze particolari (non sussistenti nella fattispecie), il
rifugiato riconosciuto che chiede al Paese d'origine il rilascio di un passaporto invoca
nel contempo la protezione di detto Paese (cfr. GICRA 1996 n. 7), ciò che implica la
revoca dell'asilo giusta l'art. 1 C n. 1 Conv. (consid. 3a-b).
2. L'art. 41 cpv. 3 LAsi, a tenore del quale la privazione non si estende al coniuge ed ai
figli del rifugiato, non esclude che i genitori nell'esercizio dell'autorità parentale
legale verso i loro figli minorenni realizzino la fattispecie legale della revoca. Se
però i figli non sono né compro-vatamente titolari di un proprio passaporto del Paese
d'origine né iscritti nei passaporti dei genitori, sono privati della qualità di
rifugiato unicamente i loro genitori, titolari di un passaporto (consid. 3c).
Zusammenfassung des Sachverhalts:
Die Beschwerdeführer (das Ehepaar E. S. und deren vier Kinder) reisten am 7. Juli 1993 in
die Schweiz ein. Am 12. Juli 1993 stellten sie ein Asylgesuch. Mit Verfügung vom 13. Juli
1993 anerkannte das BFF ihre Flüchtlingseigenschaft und gewährte ihnen Asyl.
Am 4. April 1997 teilte die Grenzpolizei Chiasso dem BFF mit, dass die Beschwerdeführer
bei der Wiedereinreise im Besitze von gültigen Reisepässen der Republik
Bosnien-Herzegowina gewesen seien.
Mit Schreiben vom 12. Juni 1997 teilte das BFF den Beschwerdeführern mit, dass es
aufgrund dieses Vorfalls beabsichtige, das ihnen gewährte Asyl zu widerrufen sowie die
ihnen zuerkannte Flüchtlingseigenschaft abzuerkennen. |