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personale (ad esempio per le donne), dai pregiudizi seri inflitti a persone appartenenti alla medesima organizzazione (cfr. GICRA 1997 n. 10, pag. 73 e seg., consid. 6 e relativi riferimenti). Inoltre, colui che è già stato vittima di persecuzioni statuali ha ragioni obiettive di avere un timore soggettivo più pronunciato rispetto a colui che ne è oggetto per la prima volta. Peraltro, il timore soggettivo è fondato pure allorquando superi in realtà quello che proverebbe una persona ragionevole nella medesima situazione, ma resti nondimeno intelligibile (GICRA 1994 n. 24, pag. 171 e segg.).

10. - In materia d'asilo un fatto è processualmente dimostrato allorquando è verosimile nel senso della probabilità preponderante. In altri termini, i fatti determinanti devono essere il più possibile consistenti, ovvero resistenti alle obiezioni, precisi, ovvero non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, e concordanti, ovvero non in contrasto fra loro o più ancora con altri dati o elementi certi. Lo sono solo se, valutando il loro contenuto oggettivo, la fonte da cui provengono, le modalità d'acquisizione ed il rapporto con il fatto sottoposto ad indagine, ne discende una ridotta possibilità di un loro ribaltamento o di una loro interpretazione alternativa, sebbene mai del tutto scartabile.

11. a) Non può essere seriamente contestato che il ricorrente ha reso verosimile, nel senso della probabilità preponderante, di essere stato arrestato nel 1981 e 1982, in quest'ultimo caso incarcerato - per oltre 30 giorni - gravemente maltrattato (fra l'altro con scariche elettriche e violenti colpi di bastone) e poi processato, unitamente ad altri, siccome prevenuto colpevole di attività sovversive a favore del PKK. E' pure credibile che, nonostante il proscioglimento da ogni accusa, il ricorrente sia poi stato astretto, pur in assenza di base legale, a sottoscrivere ogni giorno e per sei mesi "un registro delle presenze", come notoriamente è avvenuto in molte circostanze (v. fra l'altro il racconto di due coimputati al processo conclusosi con sentenza del (...) che hanno chiesto asilo in Svizzera). E' plausibile, in considerazione dell'insieme delle risultanze processuali, che il ricorrente sia stato, fino al momento dell'espatrio, attivo in favore del PKK (con aiuti sul piano logistico ed alimentare) e che sia stato fermato dalla polizia nel (...) 1988 per una verifica, e ciò indipendentemente da divergenze marginali nelle sue dichiarazioni sulla data d'inizio di dette attività e sul suo statuto in seno al PKK.

Benché sussista qualche elemento d'incertezza, nella sostanza si può prestare fede all'insorgente anche quando dichiara che, all'ennesimo arresto del cugino