1998 / 15  - 118

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15. Estratto della sentenza della CRA del 31 luglio 1998
      nella causa Y., Bosnia-Erzegovina/Repubblica federale
      di Jugoslavia



Decisione di principio:[1]
Art. 41 cpv. 1 lett. b LAsi in relazione all'art. 1 C n. 3 Conv.: revoca dell'asilo; acquisizione di una nuova cittadinanza e connessa protezione.

1. L'acquisizione di una nuova cittadinanza giusta l'art. 1 C n. 3 Conv. non implica un atto volontario del rifugiato allorquando la nuova cittadinanza gli è stata conferita ex lege, in conformità del diritto internazionale, da una delle nuove entità statuali sorte dalla dissoluzione di uno Stato (consid. 8 e 9a; modifica della giurisprudenza di cui a GICRA 1996 n. 7, pag. 55).

2. La protezione nazionale prevale sulla protezione internazionale purché non sussistano ragioni oggettive di ritenere che l'interessato non possa fruire della protezione effettiva dello Stato di cui ha acquisito la cittadinanza (consid. 9b).

3. Il passaporto è un pubblico documento, rilasciato dallo Stato e riconosciuto internazionalmente, che consente da un lato d'identificare il titolare e dall'altro lato di presumere la sua cittadinanza. Tale presunzione è valida fino alla prova del contrario (consid. 10).



Grundsatzentscheid:
[2]
Art. 41 Abs. 1, lit. b AsylG i.V.m. Art. 1 C Ziff. 3 FK: Widerruf des Asyls infolge Erwerb einer neuen Staatsangehörigkeit und des damit verbundenen Schutzes.

1. Die Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft infolge einer neu erworbenen Staatsangehörigkeit gemäss Art. 1 C Ziff. 3 FK setzt keinen

[1]      Decisione su questione giuridica di principio conformemente all'art. 12 cpv. 2 e 6 OCRA.
[2]     Entscheid über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung gemäss Art. 12 Abs. 2 und 6 VOARK.