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Decisione di principio:[5]
Art. 3 e 22 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (Conv. diritti del fanciullo)[6]: protezione e aiuto umanitario adeguati per la tutela dei diritti del fanciullo nell'ambito della procedura d'asilo e d'allontanamento; persone protette dall'art. 22 Conv. diritti del fanciullo; alcun obbligo d'accertamento derivante dall'art. 22 Conv. diritti del fanciullo; rilevanza del benessere del fanciullo nell'ambito dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.

1. Ad un minorenne non accompagnato capace di discernimento, cui non è stato designato un tutore o un curatore e nella misura in cui non vi è da aspettarsi da parte delle autorità cantonali la pronunzia di provvedimenti tutelari entro un termine ragionevole, va garantita, già prima dell'audizione sui motivi d'asilo, una consulenza giuridica per la durata della procedura (consid. 4b; modifica della giurisprudenza).

2. L'art. 22 Conv. diritti del fanciullo non concerne che i richiedenti l'asilo ed i rifugiati minorenni, ad esclusione dei fanciulli la cui domanda d'asilo è stata respinta. Il secondo capoverso della menzionata disposizione prevede lo scambio d'informazioni tra gli Stati contraenti per la promozione del ricongiungimento familiare. Da siffatta disposizione non può essere dedotto un obbligo d'accertamento per gli Stati summenzionati circa il luogo di soggiorno dei fami liari in caso d'allontanamento di un fanciullo la cui domanda d'asilo è stata respinta (consid. 5d.aa).

3. Il benessere del fanciullo è un elemento di rilievo per l'esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (consid. 5e).



Zusammenfassung des Sachverhalts:

Der Beschwerdeführer verliess den Heimatstaat nach eigenen Angaben am 18. Mai 1996 und gelangte von Italien her kommend am 5. Juni 1996 in die Schweiz, wo er am gleichen Tag um Asyl ersuchte. In der Empfangsstellen-Befragung und in der kantonalen Anhörung machte der Beschwerdeführer im


[5]     Decisione su questione giuridica di principio conformemente all'art. 12 cpv. 2 e 6 OCRA.
[6]     RU 1998 2055