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degli atti all'autorità inferiore, indipendentemente dall'effettiva falsità o meno della convocazione esibita, può rimanere in casu indecisa ritenuto che la cassazione con rinvio deve avvenire anche per i motivi che vedremo di seguito.

6. - Il ricorrente si è pure doluto di una violazione dell'obbligo di motivare la decisione sancito dall'art. 35 PA. Sostiene che, a prescindere dall'autenticità della convocazione 22 dicembre 1994, considerare le allegazioni contraddittorie su punti importanti semplicemente per una discordanza sul luogo delle ricerche di polizia successive al 4 agosto 1995 è motivazione inadeguata ed arbitraria.

a) Invero, l'obbligo della motivazione è formalità essenziale, e se da un lato rappresenta un limite intrinseco alla libertà di convincimento, costringendo l'autorità giudicante a rendere ragione della razionalità dell'itinerario seguito per giungere alla decisione, dall'altro si configura quale premessa logica imprescindibile per l'esercizio del successivo controllo sulle linee di formazione di quel convincimento. Per conseguenza, attraverso doverosi passaggi argomentativi imperniati sull'indicazione delle risultanze probatorie legittimamente acquisite, nonché sull'esplicitazione dei criteri di valutazione impiegati, l'autorità giudicante dovrà in concreto ricostruire, anzitutto per la propria consapevolezza, ma anche per gli eventuali riscontri in sede d'impugnazione, il percorso logico-conoscitivo che l'ha condotta ad apprezzare in un certo modo le prove disponibili ed a trarne determinate conclusioni (cfr. GICRA 1995 n. 12, pag. 114 e seg.).

b) Nell'evenienza concreta, la decisione impugnata palesemente non adempie i suindicati criteri motivazionali. Difatti, l'affermazione secondo cui le allegazioni dell'interessato sono contraddittorie su punti importanti è privo di adeguata motivazione, non essendo a tal proposito sufficiente far riferimento ad un'unica contraddizione, ovvero quella sul luogo in cui il ricorrente dichiara di essere stato ricercato dalla polizia successivamente al 4 agosto 1995.

c) Inoltre, la CRA non comprende, in assenza di qualsivoglia motivazione al riguardo, perché l'articolo di giornale e le fotografie esibite dall'insorgente medesimo, l'articolo di giornale fa stato di un arresto con maltrattamenti nel giugno del 1994 e le fotografie mostrano le gravi ferite che sarebbero state inferte al ricorrente da poliziotti, siano stati giudicati elementi inidonei a modificare la convinzione dell'autorità inferiore. Infine, non è dato sapere come l'autorità inferiore ha valutato l'arresto ed i gravi maltrattamenti di cui