1996 / 42 - 368

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b) In merito alla generica affermazione dell'UFR secondo cui sono irrilevanti i pregiudizi subiti allorquando lo Stato non è in grado di esercitare la sua funzione protettiva, per esempio nell'ambito di una guerra civile, la CRA ha già avuto modo di precisare che le persecuzioni imputabili a gruppi privati che senza essere detentori legittimi del potere pubblico esercitano di fatto la potestà su di una parte del territorio nazionale e sulla popolazione ivi residente, sono assimilabili - nell'esame della qualità di rifugiato - a persecuzioni statali, a condizione che siffatta potestà soddisfi determinati criteri (grado, stabilità, persistenza ed effettività del dominio; GICRA 1995 n. 2, pag. 14 e segg.). Anche da questo punto di vista la decisione querelata è carente, l'UFR non avendo esaminato le condizioni della persecuzione "quasi-statale".

c) L'UFR sostiene poi che i pregiudizi cui sarebbe stato sottoposto il ricorrente non sarebbero più rilevanti per l'infondatezza dei timori d'esposizione a persecuzioni future. L'autorità inferiore misconosce tuttavia che la CRA ha già affermato che persecuzioni anteriori possono ancora essere rilevanti in materia d'asilo, anche in assenza di fondati timori d'esposizione a futuri seri pregiudizi, se motivi gravi afferenti a tali persecuzioni facciano apparire come inesigibile il ritorno dell'interessato nello Stato anteriormente persecutore (GICRA 1993 n. 31, pag. 220 e segg.).

5. - Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata si fonda su di un accertamento insufficiente della fattispecie e va, di conseguenza, annullata. Quando la CRA annulla una decisione, essa si sostituisce all'istanza inferiore e giudica direttamente nel merito od eccezionalmente rinvia la causa all'autorità inferiore per nuovo giudizio. In particolare, essa si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (GICRA 1996 n. 7, pag. 65). Nel caso concreto tale requisito è adempito.

6. - Ai sensi di legge sono rifugiati gli stranieri che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposti a seri pregiudizi per considerazioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposti a pregiudizi siffatti. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità corporale o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 1 e 2 LA).

Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile di essere un rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la