1996 / 42 - 367

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un'attestazione medica del 13.12.1994). Ha allegato che a tutt'oggi soffre di un grave stato depressivo reattivo, nonché di altre affezioni, in particolare di natura cardiaca (allegato certificato medico).

La CRA ha integralmente accolto il ricorso, riconosciuto al ricorrente la qualità di rifugiato ed ordinato all'UFR di concedergli l'asilo.


Dai considerandi:

4. - Il ricorrente afferma che è illegittimo considerare, come ha fatto l'autorità inferiore, siccome interrotto il nesso di causalità temporale tra i pregiudizi patiti e l'espatrio, nonché irrilevanti in materia d'asilo le persecuzioni da lui subite vuoi per l'incapacità dello Stato, in una situazione di guerra civile, d'esercitare la funzione protettiva, vuoi per l'assenza di fondati timori di future persecuzioni.

a) Per quanto attiene alla problematica concernente il nesso di causalità, occorre rilevare che è di pubblica notorietà che la libertà di movimento per e soprattutto da Mostar è rimasta limitata per buona parte del 1994, anche dopo gli accordi di pace siglati fra croati e musulmani nel marzo del 1994, o dal momento in cui, il 23 luglio 1994, l'amministrazione della città è passata all'Unione europea (un serio miglioramento si è avuto risaputamente solo nel gennaio del 1995).

Le restrizioni riguardavano in particolar modo gli uomini tra i 18 e i 60 anni in età di servire nell'esercito. Inoltre, è pure risaputo che per abbandonare la Bosnia-Erzegovina in direzione dell'estero, vi era praticamente la necessità di un permesso di transito da parte dei croati - a meno di non voler passare per le zone controllate dai serbi, ciò che conto tenuto della nota situazione non era concepibile né ragionevolmente esigibile per un musulmano - croati i quali concedevano simili permessi con parsimonia. L'UFR non ha neppure considerato il precario stato di salute del ricorrente dopo il suo rilascio dal campo di prigionia di Rodoc, stato di salute cui l'interessato ha accennato nel corso delle audizioni. E' finanche evidente, infatti, che la questione del nesso di causalità temporale tra i pregiudizi subiti e la fuga va esaminata anche alla luce degl'eventuali impedimenti all'espatrio. La CRA constata pertanto che nel giudizio litigioso l'UFR non ha tenuto conto dei menzionati ostacoli all'espatrio, di modo che la motivazione sull'assenza di nesso causale si basa su di un accertamento insufficiente della fattispecie.