1996 / 18 - 161

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Decisione di principio:3

1. Art. 1 F Conv. art. 4 e 8 LA : clausole d'esclusione della qualità di rifugiato, rispettivamente dell'asilo. 

Solo nelle ipotesi previste dall'art. 1 F Conv., l'art. 8 LA costituisce una clausola d'esclusione non solo dell'asilo, ma anche della qualità di rifugiato. La perpetrazione di crimini imprescrittibili comporta necessariamente un'indegnità perenne (consid. 5 - 7).

2. Art. 3 CEDU: divieto della tortura, delle pene o trattamenti inumani e degradanti; portata della disposizione.

L'art. 3 CEDU è una norma fondamentale del diritto internazionale pubblico che vincola gli Stati contraenti chiamati a statuire sull'esecuzione del rinvio. Il rischio di trattamenti vietati va vagliato con criteri obiettivi, indipendentemente dall'eventuale responsabilità dello Stato verso il quale lo straniero interessato dovrebbe essere allontanato e senza alcuna distinzione circa l'autore potenziale della messa in pericolo (consid. 14b).

3. Art. 17 cpv. 1 LA: principio dell'unità della famiglia (minorità).

La nozione di famiglia giusta l'art. 17 cpv. 1 LA va intesa nel senso della prassi relativa agli articoli 3 cpv. 3 e 7 LA. Tuttavia, se in materia d'asilo è determinante l'età del figlio al momento del suo arrivo in Svizzera, in materia d'esecuzione dell'allontanamento è determinante l'età del figlio al momento della pronuzia dell'esecuzione dell'allontanamento (consid. 14e).


Résumé des faits :


A. Y. est entrée en Suisse le 26 août 1991, accompagnée de ses enfants A., B. et C., et a déposé le même jour une demande d'asile pour elle-même et ses enfants au centre d'enregistrement de Genève.


3  Decisione su tre questioni giuridiche di principio conformemente all'art. 12 cpv. 2 lett. a e b dell'ordinanza concernente la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (OCRA; RS 142.317).