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Dai considerandi:
5. - Il ricorrente si è doluto principalmente di una violazione del principio
inquisitorio, ritenuto che l'autorità non avrebbe predisposto d'ufficio appropriate verifiche in funzione dell'accertamento esatto e completo della
fattispecie, in particolare tenuto conto della prove documentali esibite. La doglianza appare
fondata.
a) Il dovere di accertare d'ufficio i fatti è sancito dall'art. 12 PA. E' pacifico tuttavia che il principio inquisitorio non esenta il richiedente dall'obbligo di allegare e
documentare, ove possibile, i fatti rilevanti, poiché il principio di cui trattasi implica esclusivamente che le competenti autorità acclarino la fattispecie indipendentemente dalle eventuali allegazioni degli interessati
(cfr. DTF 81 I 375), ma non può certo sfociare in una soppressione pura e semplice dell'onere probatorio che incombe pur sempre al richiedente stesso
(cfr. DTF 96 V 96). D'altra parte, secondo un principio generale del diritto processuale (art. 13 PA) e del diritto d'asilo (art. 12b LA), le parti sono tenute a collaborare all'accertamento dei fatti
(cfr. P. Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Basilea e Stoccarda 1979,
pagg. 119 e 125), e questo dovere è particolarmente esteso allorquando il procedimento è
avviato, come in casu, dall'interessato con la presentazione di una richiesta specifica all'autorità competente
(cfr. Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, n. 88, pag. 552 II/b).
Orbene, è finanche evidente, in una materia come il diritto d'asilo, che il richiedente deve dimostrare di moto proprio l'esistenza di una situazione che può condurre alla concessione del diritto d'asilo
medesimo. In caso contrario, il richiedente deve invece sopportare le conseguenze della mancata dimostrazione
(nel senso della probabilità preponderante), e la postulata domanda dev'essere
respinta. In effetti, malgrado il principio inquisitorio, la competente autorità può
limitarsi, in casi di questa indole, ad esaminare le allegazioni del richiedente ed assumere le prove da lui stesso
offerte, senza dovere procedere - di regola - ad ulteriori accertamenti.
Tuttavia, un complemento d'istruzione s'impone se, in base a codeste adduzioni ed a siffatte
prove, l'autorità giudicante dovesse ancora nutrire dubbi o incertezze
che, verosimilmente, potrebbero essere rimossi con nuovi accertamenti eseguiti d'ufficio
(cfr. per analogia Imboden/Rhinow, op. cit., n. 88, pagg. 551/552 II/b). E' questo il caso di
specie. Infatti, conto tenuto delle prove offerte dall'interessato, in particolare del contenuto degli articoli del giornale X più volte
richiamati, vi erano serie ragioni per promuovere d'ufficio ulteriori
accertamenti, tendenti a verificare in opportuna sede (rappresentanza svizzera a
Belgrado) le allegazioni
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