1995 / 23 - 221

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distrettuale di (...) non sarebbe credibile, come non lo sarebbe il fatto di essere stato condotto dinanzi al giudice dopo soli due giorni dall'arresto.

Ed ancora. Sarebbe contrario all'esperienza generale della vita che dopo la summenzionata fuga l'interessato si sia nascosto per cinque mesi in casa di parenti stretti, presso cui sarebbe stato facilmente reperibile. Infine, quo agli articoli di giornale presentati, l'autorità inferiore rileva che uno non concerne direttamente l'interessato, bensì la sorella, e l'altro non costituirebbe, in ragione di quanto precede, un mezzo di prova rilevante per la presente procedura. Gli altri documenti esibiti sarebbero dei semplici certificati di nascita "che non sono atti ad invalidare la presente decisione". Contemporaneamente, l'UFR ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera (art. 17 cpv. 1 LA) e ordinato l'esecuzione dell'allontanamento stesso siccome lecita, ragionevolmente esigibile e possibile.

Il 13 febbraio 1995, l'interessato ha introdotto dinanzi alla CRA un ricorso, nel quale si duole di una violazione del dovere d'accertare d'ufficio i fatti (principio inquisitorio). Detto principio imporrebbe infatti all'autorità giudicante l'obbligo di predisporre d'ufficio appropriate verifiche in funzione dell'accertamento dei fatti, segnatamente allorquando, come nel caso in esame, la parte esibisca delle prove documentali riguardanti la sua situazione personale e quella dei familiari che si troverebbero in carcere. Censura il fatto che l'UFR abbia potuto risolvere di non conferire alcun valore probatorio agli articoli del giornale X versati agli atti, ritenuto che così facendo la succitata autorità ha omesso di valutare circostanze rilevanti e documentate che hanno colpito la sua famiglia e la sua stessa persona. Il ricorrente chiede pertanto l'annullamento del giudizio litigioso ed il rinvio degli atti all'autorità inferiore per nuovo giudizio. Subordinatamente, postula la concessione dell'asilo, ed in via ancora più subordinata, la constatazione dell'inammissibilità ed inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Chiamato ad esprimersi, l'UFR ha proposto la reiezione del gravame.

La CRA ha accolto il gravame, annullato la decisione querelata, e rinviato gli atti all'autorità inferiore affinché avesse a procedere alla completazione delle indagini ed all'emanazione di una nuova decisione.