1995 / 12 - 110

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Il 1°/25 giugno 1993, l'interessato ha introdotto ricorso dinanzi alla CRA. Postula l'accoglimento del gravame, l'annullamento del giudizio querelato, e la concessione dell'asilo. Sostiene che le discrepanze rilevate dall'autorità inferiore non potrebbero far concludere per il difetto di verosimiglianza della narrazione fattuale da lui presentata. Rivendica l'applicazione del principio del rispetto della vita familiare sancito dall'art. 8 CEDU, moglie e figli vivendo in Svizzera in possesso di regolare permesso di dimora (permesso B). Pretende che, in caso di ritorno nel proprio Paese, rischierebbe di essere esposto concretamente e seriamente a una pena o a un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU. Andrebbe poi tenuto conto, nella ponderazione degli interessi in gioco, della situazione politica che regnerebbe in Bosnia-Erzegovina. Altresì, i reati da lui commessi in Svizzera non avrebbero compromesso in modo grave l'ordine pubblico. 

Sia ancora rilevato che in sede ricorsuale la CRA ha dato l'opportunità al ricorrente di esprimersi in merito alla sua cittadinanza.

Questa Commissione ha respinto il ricorso, con sostituzione dei motivi per quanto attiene all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.


Dai considerandi:

10. - La portata dell'art. 14a cpv. 3 LDDS non si esaurisce, altresì, nella massima del "non-refoulement". Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono sollevare dei problemi con riferimento al rinvio, in particolare - e per ciò che qui interessa - gli art. 3 e 8 CEDU.

a) Accordando all'individuo soggetto al rinvio di sollevare nei confronti dello Stato che intende allontanarlo dal suo territorio questioni relative alla violazione di norme convenzionali sui diritti dell'uomo che saranno perpetrate dallo Stato verso il quale sarà allontanato, si afferma il principio secondo il quale la tutela offerta all'individuo si esplica anche in caso di una violazione solo virtuale delle norme stesse. La protezione è pertanto pure attuata attraverso una valutazione preventiva della violazione, proprio in relazione al pericolo di trattamenti inumani e degradanti (cfr. A. Cassese, Une nouvelle approche des droits de l'homme: La Convention européenne pour la prévention de la torture, in Revue génerale de droit international public, 1989, par. 6-7).